09/11/2016 – Legittima la revoca anticipata di un incarico dirigenziale affidato ad una posizione organizzativa

Legittima la revoca anticipata di un incarico dirigenziale affidato ad una posizione organizzativa
di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

 

Il fatto

Un Comune aveva conferito l’incarico dirigenziale ad un proprio dipendente, precedentemente titolare di posizione organizzativa, quale responsabile del Settore Urbanistica, ma successivamente, a seguito della riorganizzazione delle macrostrutture dell’ente, ne aveva disposto la revoca per affidargli la titolarità della responsabilità del Servizio di Protezione Civile. Avverso la citata determinazione ricorreva il dipendente al Tribunale ordinario il quale, in prima istanza, aveva riconosciuto al dipendente il diritto della permanenza nel posto dirigenziale per un periodo minimo di due anni, così come disposto dall’art. 109, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000, con la conseguente attribuzione al medesimo dipendente delle differenze retributive dovute per la revoca anticipata. La Corte di Appello, tuttavia, disponeva la riforma della sentenza, precisando come non fosse applicabile nel caso di specie la disciplina dettata dal citato comma 1 dell’art. 109 TUEL. In particolare veniva evidenziato come:

a) l’art. 109 del TUEL contempla, al primo comma, una disciplina riferibile al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che rivestono la qualifica di dirigenti, prevedendo che la revoca soggiace a ben determinati presupposti e requisiti formali, ma la stessa non poteva trovare applicazione nei confronti del dipendente il quale non rivestiva una qualifica dirigenziale;

b) il secondo comma dell’art. 109 prevede, invece, la possibilità di attribuire funzioni dirigenziali, con provvedimento di conferimento adottato dal sindaco, in comuni che siano sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale;

c) non poteva neppure trovare applicazione, l’art. 8 del CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali per il personale non dirigente che, in materia di incarichi dirigenziali per le posizioni organizzative, prevede la revoca ante tempus, con provvedimento motivato, solo in caso di mutamenti organizzativi o in conseguenza dello specifico accertamento di risultati negativi, tuttavia, nel caso di specie ne sussisteva anche il presupposto, in quanto i decreti impugnati avevano ridisegnato l’organizzazione e il correlativo conferimento degli incarichi dirigenziali;

d) restava comunque applicabile, come norma di chiusura, l’art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001 sulle mansioni superiori, richiamato anche nell’originario provvedimento di affidamento delle funzioni dirigenziali, precisando come in ogni caso dalla data di conferimento dell’incarico dirigenziale era trascorso un periodo superiore ad un anno dal conferimento del primo incarico e il termine di sei mesi dalla data della conferma.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre il dipendente ribadendo l’illegittimità della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale la cui durata minima non poteva essere inferiore ai due anni, con obbligo, quindi, del Comune di corrispondere le differenze retributive per il citato recesso anticipato.

Le motivazioni dei giudici di palazzo Cavour

Secondo gli Ermellini la Corte territoriale ha ben interpretato le disposizioni legislative di riferimento, opportunamente distinguendo gli incarichi dirigenziali di cui al primo comma dell’art. 109 TUEL, i quali possono essere conferiti solo al personale che abbia la qualifica di dirigente (e tale non era quella del dipendente), dalle funzioni dirigenziali che possono essere conferite anche a personale non avente tale qualifica e che rimandano agli incarichi dirigenziali per le posizioni organizzative. Segnatamente, la disciplina di cui al primo comma dell’art. 109 TUEL riguarda l’affidamento di incarichi dirigenziali in senso stretto, mentre l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 109, che rinvia all’art. 107, secondo e terzo comma, TUEL attiene al conferimento delle funzioni dirigenziali che possono essere attribuite “ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale”. Pertanto, il conferimento dell’incarico dirigenziale al dipendente ricorrente afferivano al secondo comma dell’art. 109, in relazione all’art. 107 TUEL, e non all’attribuzione di incarico dirigenziale di cui al primo comma, ossia all’incarico conferibile al preposto avente anche la qualifica di dirigente.

Risolto il problema circa la disciplina applicabile al caso di specie, continuano gli Ermellini, è possibile ribadire come, la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell’ambito della classificazione del personale di ciascun comparto – è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. In tale ambito, la Corte territoriale ha richiamato la disciplina contrattuale degli incarichi dirigenziali per le posizioni organizzative del personale degli enti locali, regolata dall’art. 9 del C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali – personale non dirigente – del 31 marzo 1999 precisando che comunque, alla stregua di tale disciplina contrattuale, sussistevano i presupposti per la revoca dell’incarico di posizioni organizzative.

Conclusioni

I giudici di Palazzo Cavour, tuttavia, non affrontano alcune conclusioni a cui era pervenuta la Corte territoriale, circa la configurazione dell’incarico dirigenziale conferito a personale interno, il quale potrebbe avvenire solo all’interno del perimetro di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001, rendendo di fatto non praticabile la strada scelta da molti enti locali fino ad oggi di conferire le funzioni dirigenziali al personale interno privo della qualifica di dirigente (qualifica acquisibile esclusivamente tramite concorso pubblico). Le argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte si riferiscono, esclusivamente, alla possibile revoca anticipata di eventuali incarichi dirigenziali disposti nei confronti del personale interno, estendendo le disposizioni valide per gli enti privi di dirigenti anche a quelli con dirigenza, da cui ne discende l’inapplicabilità delle disposizioni sulla durata minima dell’incarico dirigenziale. Sarebbe stato, invece, interessante verificare come e in che modo poteva essere considerata legittima la nomina del personale interno conferita ai sensi dell’art. 110 comma 1 TUEL e, il suo rapporto con le disposizioni di cui all’art. 109 TUEL preso solo quest’ultimo a base delle considerazioni argomentate dai giudici di Palazzo Cavour.

Cass. Civ., Sez. Lavoro, 28 ottobre 2016, n. 21890

 

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