09/10/2019 – Spesa personale dei comuni “fusi”

Lombardia, del. n. 356 – Spesa personale dei comuni “fusi”
Pubblicato il 8 ottobre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito al corretto limite alla spesa di personale per i comuni nati a seguito di fusione tra enti.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 356/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre 2019, hanno ricordato la sussistenza del regime di favor riconosciuto dal legislatore ai comuni nati a seguito di fusione, ai sensi dell’art. 1, comma 450, legge 190/2014, che dispone la non applicabilità dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente per i primi 5 anni, fermo restando il divieto del superamento della somma della media della spesa per il personale, sostenuta da ciascun ente, nel triennio precedente alla fusione.
I magistrati contabili hanno ricordato che il trattamento di favore riservato dal legislatore nazionale all’incentivazione della fusione tra comuni, è dovuto al fatto che è il nuovo ente, una volta a regime, dovrebbe determinare una diminuzione di spesa e un più efficace impiego di risorse umane e finanziarie rispetto alla situazione antecedente alla fusione.
Ai Comuni nati a seguito di fusione non si applicano i vincoli assunzionali, prescritti dalla normativa vigente, nei primi 5 anni, fermo restando il divieto di superamento della somma della media della spesa per il personale, sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione.
Leggi la deliberazione

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