09/10/2019 – Baratto amministrativo: alla Sezione Autonomie la decisione sulle entrate extratributarie

Baratto amministrativo: alla Sezione Autonomie la decisione sulle entrate extratributarie
V. Giannotti, G. Popolla (La Gazzetta degli Enti Locali 9/10/2019)
Il codice appalti (art.190 del d.lgs. n. 50/2016) disciplina il cosiddetto baratto amministrativo, facendo esplicito riferimento alle entrate tributarie e tenendo le altre entrate extratributarie fuori dalla possibile regolamentazione da parte dell’Ente locale. Questa ultima condizione è stata evidenziata dalla Corte del Veneto (deliberazione n. 313/2016) secondo la quale bisogna «escludere l’applicabilità dell’istituto alle entrate extratributarie, alla luce del chiaro dettato della norma». Posizione contraria è stata, invece, assunta dalla Corte dei conti della Lombardia che, con deliberazione n. 357/2019, ha chiamato in soccorso la Sezione delle Autonomie al fine di precisare se l’Ente locale, in sede di esercizio della potestà regolamentare, prevista dall’art. 190 d.lgs. n. 50/2016, possa prevedere l’applicabilità dell’istituto del c.d. baratto amministrativo per la riduzione e/o estinzione di crediti di natura extra tributaria, connessi all’erogazione di servizi pubblici o di prestazioni a domanda individuale.

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