09/10/2018 – Mano libera degli enti locali nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione anno 2018

Mano libera degli enti locali nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione anno 2018

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

Con la circolare 20 febbraio 2018, n. 5 la RGS ha diffuso agli enti territoriali i chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020, illustrando le innovazioni introdotte dalla L. di bilancio n. 205 del 2017. Il riferimento è ai commi da 465 a 508 della L. n. 232 del 2016, la legge di bilancio 2017, che a decorrere dall’anno 2017 ha imposto il conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Viene ad evidenza il punto B della circolare, laddove fornisce indicazioni circa la determinazione del saldo di finanza pubblica per il triennio 2018-2020. Elencando i titoli delle entrate e delle spese finali, ricorda che per gli anni 2018-2019 deve essere considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento, ma non rileva la quota di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente.

Fa poi riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 che, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b), L. n. 164 del 2016, ha evidenziato la mancata inclusione dell’avanzo di amministrazione tra le entrate finali valide ai fini del saldo, che pertanto rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.

Ha quindi ritenuto che gli strumenti previsti dal legislatore (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e la maggiore flessibilità in corso di gestione introdotta dal comma 785 della L. n. 205 del 2017 “rappresentino un efficace mezzo di utilizzo – e progressivo smaltimento – dell’avanzo di amministrazione da parte degli enti territoriali, in linea con le interpretazioni della Corte costituzionale espresse nella richiamata sentenza n. 247 del 2017“.

Orientamento confermato con la sentenza n. 101 del 2018, con la quale la Corte ha dichiarato illegittimo il comma 466 della L. n. 232 del 2016 nella parte in cui stabilisce che dal 2020 “tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali” e cioè che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza.

La circolare n. 25

Con la circolare n. 25 del 3 ottobre la RGS torna sull’argomento per riprendere il discorso dalla sentenza con cui la Consulta ha salvato le norme del 2016 circa l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, sui cui ogni ente mantiene piena discrezionalità. Sommando le due sentenze giunge alla cristallina conclusione che la Corte costituzionale “ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione”.

Alla luce di quanto evidenziato, la RGS evidenzia che le Città metropolitane, le Province e i Comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118 del 2011. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Questo vuol dire che gli investimenti finanziati con avanzi di amministrazione “applicati” a norma di legge sono automaticamente coperti ai fini del rispetto del saldo di competenza dall’entrata rappresentata dallo stesso avanzo. Viene dunque meno l’irrilevanza degli avanzi ai fini delle entrate di saldo di competenza, un vincolo di notevole impatto, anche se quantitativamente limitato poiché si interviene nella seconda parte dell’anno ma che può essere considerato in fase di variazione di bilancio 2018-2020 e nelle previsioni 2019-2021.

Circ. 3 ottobre 2018, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato

Art. 9L. 24 dicembre 2012, n. 243 (G.U. 15 gennaio 2013, n. 12);

Corte Cost., 29 novembre 2017, n. 247;

Corte Cost., 17 maggio 2018, n. 101

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