09/09/2020 – La buona fede del trasgressore e l’errore scusabile nelle sanzioni amministrative.

La buona fede del trasgressore e l’errore scusabile nelle sanzioni amministrative.
da PINO NAPOLITANO  8 SETTEMBRE 2020
 
La buona fede del trasgressore e l’errore scusabile nelle sanzioni amministrative
Con sentenza n. 11007/2020 del 27/07/2020 il Tribunale di Roma, in sede di appello, ribalta l’approssimativa decisione del giudice di pace che, con riferimento al transito in una corsia riservata ai mezzi di trasporto pubblico, aveva annullato la sanzione a carico di un automobilista che aveva fatto valere svariati motivi, tra cui la carenza di colpevolezza per impossibilità di percepire tempestivamente le indicazioni della segnaletica stradale.
L’art. 3 della L. 689/81 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”. La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell’elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n. 5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). È onere dell’interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell’autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n. 10508/1995, n. 10893/1996). Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell’autore dell’infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019). Nello specifico, l’esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018). Conclusivamente, la buonafede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l’assenza di qualsiasi situazione di rimprovero. Sotto diverso profilo, va evidenziato che nell’ipotesi in cui l’opponente deduca l’inadeguatezza della segnaletica stradale, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa (cfr. la recente Cass. n. 23566 del 09/10/2017), mentre il principio opposto vale laddove l’opponente deduca la totale mancanza della segnalazione stradale relativa al divieto asseritamente violato.

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