09/09/2020 – il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale

il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale
 
(SF) È quanto ribadisce il TAR della Campania (3710/2020) in occasione di un ricorso presentato da una società esclusa da una gara poiché il ricorrente non è stato in grado di dimostrare l’irragionevolezza e l’illogicità della decisione adottata dalla stazione appaltante.
Soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, infatti, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione.
La valutazione sull’attendibilità dell’offerta ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (Consiglio di Stato sez. V, 16/03/2020, n.1874).
Peraltro, con riferimento alla “non anomalia” dell’offerta concorrente i giudici affermano che la giurisprudenza consolidata ritiene che una motivazione approfondita debba essere approntata dall’amministrazione solo nel caso in cui ritenga l’offerta anomala, non anche qualora ritenga, invece, che l’offerta non sia anomala. In questo senso di recente è stato evidenziato che il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, sempre siano congrue ed adeguate.

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