09/09/2020 – Finanziamento interventi manutenzione straordinaria e scuole province e città metropolitane

Finanziamento interventi manutenzione straordinaria e scuole province e città metropolitane
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Con il D.P.C.M. 7 luglio 2020 sono fissate le regole per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane.
Le norme di riferimento
Il comma 63 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nel testo modificato dall’art. 38-bis, comma 3, lettera b), del D.L. n. 162 del 2019, prevede che per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il comma successivo, il 64, nel testo modificato dall’art. 38-bis citato, stabilisce che con DPCM sono individuati criteri e modalità.
DPCM: modalità e criteri
Il DPCM individua i criteri di riparto delle risorse destinate al finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane , nonché le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, e le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
I citeri di riparto
Le risorse d nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, sono assegnate a province e città metropolitane per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico sulla base dei seguenti criteri utilizzati in pari misura e ponderazione: a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia e citta’ metropolitana, nella misura del 50%; b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado presenti nelle province e città metropolitane, nella misura del 50%.
Gli importi spettanti agli enti: definizione
Gli importi spettanti alle province e alle città metropolitane, sulla base dei criteri innanzi visti, sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il MEF, entro novanta giorni dalla data del 28 agosto 2020.
Attribuzione contributo
L’attribuzione del contributo assicura, nel periodo di riferimento del decreto, il rispetto dell’art. 7-bis, comma 2, del D.L. n. 243 del 2016, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle province e città metropolitane appartenenti alle regioni ivi indicate.
Presentazione elenco interventi
Entro i successivi quaranta giorni dall’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, le province e le città metropolitane sono tenute a presentare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendono realizzare nei limiti delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente: a) nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020; b) nell’ambito degli interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2; c) nell’ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti; d) nell’ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.
L’elenco degli interventi è approvato con decreto del Ministro dell’istruzione. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuati i termini di aggiudicazione dei relativi interventi.
Erogazione contributi
Le erogazioni dei contributi sono disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo: a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario; b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
Economie di gara
Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate a ulteriori interventi che dovranno essere autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro dell’istruzione.
Risorse assegnate: contabilità
Le risorse assegnate agli interventi sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica delle province e delle città metropolitane e sono gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
Monitoraggio interventi
Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011, classificando le operesotto la voce «LB 2020 – comma 63 – Efficientamento energetico scuole».
Viene precisato che la documentazione è inserita nel sistema di monitoraggio del Ministero dell’istruzione.
Revoca risorse assegnate
Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di aggiudicazione fissati, e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 accertate a seguito di attività’ di monitoraggio. La revoca è disposta, altresì, qualora l’intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per le stesse finalità.
Nelle ipotesi di revoca ,le risorse ricevute dagli enti locali beneficiari sono versate da parte delle province o delle città Metropolitane all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’art. 11, comma 4-sexies, del D.L. n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Aumento risorse: D.L. n. 104/2020
Da segnalare, infine, che il comma 1, dell’art. 48, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (in corso di conversione) ha sostituito il comma 63, dell’art. 1, della L. n. 160 del 2019, nel seguente testo: “Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029”. Il comma 2, dell’art. 48, aggiunge che “le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell’istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, di cui all’articolo 1, comma 64, della L. 27 dicembre 2019, n. 160“.

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