09.06.2015 – L’individuazione del soggetto competente a conferire incarichi

L’individuazione del soggetto competente a conferire incarichi

 

di Arturo Bianco

 

Sulla base delle previsioni del DLgs n. 39/2013, per come interpretate dall’ A.N.A.C. (che ricordiamo essere l’acronimo di Autorità Nazionale Anti Corruzione), tutte le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, gli altri enti locali e le regioni, devono adottare un regolamento in cui individuare il soggetto competente al conferimento di incarichi al posto del titolare nel caso in cui nell’ente siano stati conferiti illegittimi perché in violazione di tale disposizione. E’ quanto ha ricordato il comunicato del Presidente A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) del 14/5/2015
”Adozione dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ai sensi dell’articolo 18 del DLgs n. 39/2013 – Individuazione delle procedure interne e degli organi – Procedura sostitutiva attraverso la nomina di un commissario”. Altra conseguenza di grande rilievo è quella per cui questa norma regolamentare deve essere pubblicata sul sito internet dell’ente nella pagina Amministrazione trasparente.

Nel citato comunicato ci viene inoltre ricordato che le nomine effettuate in violazione delle disposizioni dettate dal citato DLgs n. 39/2013 sono da considerare nulle, dal che scaturiscono effetti di illegittimità degli atti adottati e di maturazione di responsabilità amministrativa.

Le disposizioni sono contenute negli articolo 17 e 18 del DLgs n. 39/2013. Il primo stabilisce che “Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli”. Il successivo prevede che: “I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti”. Ed ancora che ”I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza”. Ed infine impegna regioni ed enti locali ad individuare “gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari”.

LE INDICAZIONI DELL’ANAC

Nel comunicato del presidente dell’ANAC Cantone leggiamo testualmente che “l’Autorità in numerose occasioni ha espresso il proprio orientamento in merito alle cause di inconferibilità degli incarichi previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
A tal riguardo si evidenzia che ai sensi dell’articolo 17 dello stesso decreto legislativo, gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni ivi recate, sono nulli.
Inoltre, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, i componenti degli organi che abbiano attribuito incarichi dichiarati nulli, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza…
Dalle verifiche compiute dall’Autorità è emerso che, in numerosi casi, le amministrazioni destinatarie della normativa sopra richiamata non hanno dato attuazione alle disposizioni ivi previste e non hanno ancora provveduto a modificare i propri ordinamenti interni. 
A tal proposito si evidenzia quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del DLgs n. 39/2013 in termini di responsabilità dei componenti degli organi che abbiano conferiti incarichi dichiarati nulli per le conseguenze economiche degli atti adottati, conseguenze che potrebbero aggravarsi per il protrarsi dello stato d’inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni.
Al fine scongiurare i possibili effetti negativi derivanti da tale omissione, si invitano, pertanto, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell’ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi. 
Il nuovo regolamento organizzativo sarà pubblicato dalle amministrazioni interessate – anche ai fini della vigilanza dell’Autorità sugli obblighi di trasparenza – sui propri siti web istituzionali, nell’apposita sotto sezione “Disposizioni generali” della sezione “Amministrazione Trasparente”.


IL REGOLAMENTO

La competenza alla adozione di queste disposizioni regolamentari si deve considerare assegnata alla giunta, in quanto materia che può essere inserita nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Una proposta può essere la seguente:

– competenza della giunta per nomine nulle effettuate dal consiglio;

– competenza del consiglio per nomine nulle effettuate dalla giunta;

– competenza del vicesindaco per nomine nulle effettuate dal sindaco;

– competenza del sindaco per nomine nulle effettuate dal segretario o dal direttore generale;

– competenza del segretario per nomine nulle effettuate da dirigenti o, nei comuni che ne sono sprovvisti, da responsabili.

Si suggerisce che il regolamento detti le modalità operative per l’applicazione di questa procedura. 

In tale ambito, si deve rimarcare l’importanza dei compiti assegnati al responsabile per la prevenzione della corruzione. Appare infatti logico prevedere che questo soggetto debba dare corso alla contestazione della esistenza di ragioni di inconferibilità o incompatibilità e, quindi, della nullità degli incarichi conferiti. Spetta a questo soggetto inoltre l’incombenza di segnalare la circostanza a chi ha effettuato la nomina ed al destinatario del provvedimento, visto che la nomina è in questi casi nulla, nonché all’organo incaricato della surroga. Deve essere precisato che spetta sempre a questo soggetto avviare il recupero delle somme eventualmente illegittimamente erogate ed effettuare tutte le necessarie comunicazioni all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, nonché invitare l’organo surrogante a provvedere. E’ opportuno, anche se disciplinato direttamente dal legislatore, che il regolamento chiarisca che tutti i destinatari di incarichi devono rendere, all’atto della nomina, una dichiarazione in cui evidenziano che non sussistono ragioni di inconferibilità o incompatibilità. Ed ancora che questa dichiarazione deve essere aggiornata tutte le volte che si determina una condizione di questo tipo, nonché che la stessa va resa con cadenza almeno annuale. La norma regolamentare può incaricare il responsabile anticorruzione a vigilare sull’applicazione di tale disposizione. Queste dichiarazioni vanno pubblicate sul sito internet del comune.

Ricordiamo che per i comuni che hanno fino a 15.000 abitanti tale dichiarazione riguarda esclusivamente l’assenza di condanne, anche solo di primo grado, per reati commessi da pubblici ufficiali contro le pubbliche amministrazioni.

 

 

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