09/05/2023 – Manutenzione e “sblocca-cantieri”. Ancora con il progetto definitivo fino al 31 dicembre 2023?

Manutenzione e “sblocca-cantieri”. Ancora con il progetto definitivo fino al 31 dicembre 2023?

Breve riflessione sul periodo transitorio definito dal “d. lgs 36/2023”.

Non vorrei aver preso un granchio, ma tra le norme abrogate dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non risulta l’articolo 1 comma 6 del Decreto-legge 18/04/2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 (lo sblocca-cantieri) che recita[1]:

6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Dunque, fino al 31 dicembre 2023, sembrerebbe “sopravvivere” il progetto definitivo per i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dallo sblocca-cantieri.

Con una deroga implicita all’articolo 41 comma 5 del d. lgs 36/2023 che, per gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) prevede:

5. La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Si tratterebbe, insomma, di un’ulteriore fattispecie da considerare nella fase transitoria di passaggio dal “vecchio” al “nuovo” codice, in aggiunta a quella definita dall’articolo 225 comma 9 del d. lgs 36/2023[2].

E, secondo il mio modestissimo parere (che dunque lascia il tempo che trova), la sopravvivenza dell’articolo 1 comma 6 dello sblocca-cantieri può poggiarsi anche sull’articolo 226 comma 5 del “nuovo” codice, che prevede:

5Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Per cui, alla lettera, l’articolo 1 comma 6 dello sblocca-cantieri dovrebbe essere semplicemente coordinato con le procedure di scelta del contraente previste dal d. lgs 36/2023.

Certo è comunque che, almeno per me, la previsione dello sblocca-cantieri sulle manutenzioni continua a riecheggiare all’interno del Codice.

Si veda l’articolo 23 dell’Allegato II. 18 Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali[3].

E si esamini l’articolo 5 comma 1[4] dell’ALLEGATO II.20 Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza, che è pressoché identico alla previsione dello sblocca-cantieri.

In alcuni settori, insomma, si è sentito il bisogno di definire per legge il contenuto dei progetti per le manutenzioni (proseguendo sulla strada dello sblocca-cantieri), mentre nella maggior parte dei casi spetterà al RUP (Responsabile Unico di Progetto) definire il livello di progettazione e gli elaborati da produrre.

Operando ai sensi dell’ALLEGATO I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, che ha tenuto conto dell’ancora vigente d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.[5]

In conclusione, dunque, fino al 31 dicembre 2023, almeno per gli appalti di manutenzione, si dovrebbe tener conto della previsione dello sblocca-cantieri.

Ma forse, come dicevo in premessa, ho preso un granchio….

[1] Il comma è stato modificato dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, dall’art. 52, comma 1, lett. a), n. 5), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108.

 

[2] Articolo 225 comma 9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016.

[3] Art. 23

1.I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l’elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

a) la descrizione del bene corredata di sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;

b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire e i relativi tempi;

c) il computo metrico-estimativo;

d) l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;

e) il quadro economico;

f) il piano della sicurezza e coordinamento

 

[4] Articolo 5 comma 1

Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto costituito almeno:

1) dalla relazione generale;

2) dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;

3) dal computo metrico estimativo;

4) dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

 

[5] Il DPR 207/2010 (ancora in vigore), prevede all’articolo 15 comma 3:

Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.

All’art. 17. Del DPR 207/2010-Documenti componenti il progetto preliminare, è previsto che:

……Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione….

All’art. 24. Del DPR 207/2010 Documenti componenti il progetto definitivo è previsto (comma 2)

2.Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione.

All’articolo 33 del DPR 207/2010 – Documenti componenti il progetto esecutivo- è previsto:

……..Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

Sulla base delle previsioni del dpr 207/2010 è dunque il RUP che stabilisce, per la tipologia di lavori da effettuare, il livello di progettazione prescelto (eventualmente omettendo i precedenti livelli di progettazione). Ed è il RUP che indica caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione

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