09/04/2020 – Emergenza Coronavirus, spigolature giuridiche – scorrimenti graduatorie – congedo parentale – articolo 48 dl 18/2020

Emergenza Coronavirus, spigolature giuridiche – scorrimenti graduatorie – congedo parentale – articolo 48 dl 18/2020
1. Il Quotidiano Enti Locali dell’8.4.2020 informa che “il Dipartimento,in un comunicato, ha informato della sospensione (articolo 103 del Dl 18/2020) del «termine previsto dall’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale“.

Questo implica rallentamenti nelle assunzioni, anche se non effettuate mediante concorsi (sospesi), ma, ad esempio, con scorrimento delle graduatorie.

Ora, lo scorrimento delle graduatorie, così come anche la verifica dell’esistenza di personale in disponibilità, non comporta nessun pericolo di violare le regole di distanziamento sociale.

In quanto alle attività della Funzione Pubblica, si tratta solo ed esclusivamente di accedere a banche dati, che dovrebbero essere disponibili in rete.

Dunque, non si capisce quale sia la giustificazione della sospensione di un adempimento piuttosto semplice da gestire on line, che di fatto impedisce alle altre amministrazioni di rafforzare i propri organici, senza violare minimamente le regole dell’articolo 87, comma 5, del d.l. 18/2020, visto che lo scorrimento della graduatoria non implica alcuna prova concorsuale.

2. Ancora in molti si chiedono se i 15 giorni di congedo parentale speciale previsti dall’articolo 25 del d.l. 18/2020 siano al lordo dei sabati e delle domeniche.

Solo un Paese contorto può far sorgere dubbi sulla fruibilità del congedo speciale introdotto dal d.l. 87/2020.

Lo scopo è fornire un titolo per l’assenza dal lavoro ed aiutare, quindi, il distanziamento sociale.

Immaginare che il congedo parentale straordinario si consumi anche in giorni non lavorativi è semplicemente senza senso.

 
3. Resta ancora complicato comprendere la portata dell’articolo 48 del d.l. 18/2020.
Cooperative sociali e comunque aziende chiamate a svolgere servizi finalizzati al diritto allo studio (trasporto scolastico, assistenza allo studio) pretendono che gli enti locali continuino a pagare quanto previsto dai contratti, anche se i servizi sono sospesi o ridimensionati.
Gli enti locali sono, comprensibilmente, molto prudenti: c’è pur sempre di mezzo la Corte dei conti.
Sull’articolo 48 del d.l. 18/2020 sarebbe interessante sapere se qualcuno abbia chiesto alla Corte dei conti cosa ne pensi.
Le norme emergenziali sono caratterizzate, tutte, da una evidente lacuna: non c’è nessuna previsione di “scudo” ad azioni della magistratura contabile connesse a provvedimenti adottati nella situazione di emergenza.
Ora, l’articolo 48, se inteso come norma che autorizza le PA a pagare per servizi non resi, è evidentissima causa di danno erariale.
Nella realtà, l’articolo 48 pone a carico dei bilanci degli enti locali spese che finanziano una sorta di cassa integrazione “locale”, riferita esclusivamente ai privati che svolgono servizi di assistenza allo studio.
Questa evidenza è traibile dai commi 2 e 3 dell’articolo 48, che però non è scritto in modo così chiaro da essere percepibile, nè da dare effettiva certezza.
In effetti, si tratta di un istituto molto particolare: attribuisce alle amministrazioni locali il compito di sostenere il lavoro dei soggetti privati, puntando sulla circostanza che le risorse necessarie erano già comunque state impegnate sui bilanci.
Il sinallagma, quindi, almeno in parte, si trasforma: da compenso per attività contrattuale regolata, a sostegno alternativo alla cassa integrazione.
Andava e andrebbe ancora scritto meglio.

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