09/04/2019 – Pubblicità, va motivata la sanzione massima 

Pubblicità, va motivata la sanzione massima 

Italia Oggi Sette – 08 Aprile 2019

Va ridotta la sanzione irrogata nell’ importo massimo previsto dalla legge, in uno con l’ avviso di accertamento dell’ imposta comunale sulle pubblicità, allorquando l’ applicazione della percentuale massima a titolo sanzionatorio non sia appositamente motivata. È quanto deciso con la sentenza n. 1144/2019 depositata dalla Ctp di Milano con cui i giudici si sono soffermati sulla verifica della legittimità, contestata da una società contribuente, di un avviso di accertamento di imposta comunale sulla pubblicità notificatole dalla concessionaria dei relativi servizi del comune di Cesano Boscone.

Oltre a dedurre la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, che tuttavia i giudici ritenevano nel caso di specie non necessario, la ricorrente eccepiva carenza di motivazione dell’ atto nonché abnormità della sanzione applicata nella sua commisurazione percentuale massima rispetto al tributo dovuto.

Facendo riferimento alla normativa in materia, dettata dal dlgs 507/1993, la Commissione riteneva del tutto legittimo l’ avviso sotto il profilo motivazionale dal momento che, pur se sinteticamente, esponeva il criterio di calcolo del tributo e le modalità con cui l’ esposizione pubblicitaria colpita veniva effettuata, nel caso di specie attraverso messaggi pubblicitari su veicoli. Meritevole di accoglimento, invece, risultava la doglianza relativa alle sanzioni irrogate, effettivamente sproporzionate rispetto al tributo dovuto, in quanto dall’ ufficio calcolate nella misura massima, senza tuttavia motivare tale scelta.

Se corretto era da un lato il calcolo delle sanzioni dovute per l’ omesso versamento, ai sensi dell’ art. 13, comma 2 del dlgs 471/97, non lo stesso poteva dirsi con riferimento alla sanzione comminata per l’ omessa dichiarazione, che secondo l’ art. 12 dello stesso citato decreto, poteva variare dal 100 al 200% dell’ importo non versato.

Non essendo stato indicato alcun motivo per cui l’ ufficio irrogava la sanzione nel suo massimo edittale, la Ctp riteneva opportuno ridurla nel minimo previsto, pari alla misura dell’ imposta richiesta. A tale decisione pervenivano i giudici milanesi non solo osservando come l’ ufficio aveva omesso di motivare il notevole importo chiesto a titolo di sanzione ma notando come lo stesso aveva altresì trascurato che la ricorrente risultava regolare pagatrice del tributo, seppure ad altro comune, nel medesimo anno, dato questo che i giudici ponevano a ulteriore argomento a sostegno dell’ opportuna riduzione sanzionatoria.

Con il ricorso la srl D. ha impugnato l’ avviso di accertamento emesso per omessa o infedele denuncia e pagamento delle imposte comunali sulla pubblicità, notificato in data 15/11/2017 da I. srl () concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’ imposta comunale sulla pubblicità per conto del comune di Cesano Boscone. () La ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, () l’ abnormità della sanzione applicata due volte e nella misura massima prevista senza motivazione. () Osserva la Commissione () come il proposto ricorso non possa trovare integrale accoglimento. Nel caso in esame non vi è l’ obbligo di contraddittorio preventivo e, in assenza di una specifica prescrizione di legge comportante nel caso di violazione l’ invalidità dell’ atto, la doglianza della ricorrente sul punto non viene accolta come quella esposta in relazione alla carenza di motivazione, infatti l’ atto risulta, per quanto sinteticamente, compiutamente motivato: sono indicati i riferimenti della legge applicata, le date e i luoghi dove è stato esposto il mezzo pubblicitario, le targhe dei veicoli, la superficie di calcolo per l’ importo dovuto (). Il calcolo dell’ imposta dovuta è stato effettuato correttamente applicando non l’ art. 13 del dlgs 507/93 relativo alla pubblicità effettuata con veicoli, bensì l’ art. 12 del dlgs 507/93 relativo alla pubblicità ordinaria in quanto la modalità con la quale è stata effettuata la pubblicità contestata rientra in questa fattispecie sia per la tipologia di automezzo utilizzato (), sia per la modalità dell’ esposizione pubblicitaria in vicinanza dell’ esercizio pubblicizzato (). Al contrario per le sanzioni irrogate la Commissione ritiene corrette solo le sanzioni contestate ai sensi dell’ art. 13, comma 2 del dlgs 471/97 che prevede che chi non esegue i versamenti «è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato» mentre per l’ omessa presentazione della dichiarazione, ulteriore e distinta violazione da sanzionare con una sanzione variabile dal cento al duecento per cento di ogni importo non versato, la Commissione osserva che non è stato indicato il motivo per il quale è stata irrogata la sanzione nella misura massima prevista pertanto si deve concludere, a maggior ragione visto che la ricorrente ha versato un’ imposta pubblicitaria, sia pure ad altro Comune, che la sanzione di euro 10.150,56 di cui all’ art. 12 del dlgs 473/97, debba essere ridotta all’ importo minimo previsto del cento per cento dell’ imposta richiesta, quindi pari a euro 5.075,28. Alla luce di tutto quanto precede, il proposto ricorso merita parziale accoglimento esclusivamente per la riduzione delle sanzioni irrogate ex art. 12 del dlgs 473/97 confermando nel resto l’ atto impugnato.

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