09/04/2019 – Non più “genitori” ma “padre e madre” per richiedere il rilascio della CIE dei minori

Non più “genitori” ma “padre e madre” per richiedere il rilascio della CIE dei minori

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

L’art. 10, comma 3, D.L. n. 78 del 2015 ha riservato l’emissione della carta d’identità elettronica (CIE) al Ministero dell’Interno, che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Rinvia inoltre ad apposito decreto le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della CIE nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.

L’obbligo è stato ottemperato col D.M. 23 dicembre 2015, che appunto definisce le procedure di emissione della CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell’architettura logica dell’infrastruttura, disciplinando altresì le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all’utilizzo della CIE.

Il D.M. 25 maggio 2016 ha infine determinato il corrispettivo a carico del richiedente la CIE, ai sensi dell’art. 7-vicies quaterD.L. n. 7 del 2005, in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti. L’importo è riscosso dai Comuni o dagli uffici diplomatico-consolari all’atto della presentazione della richiesta di emissione della carta ovvero con modalità informatiche all’atto della richiesta di emissione avvalendosi della piattaforma per i pagamenti elettronici.

Le modifiche

Col D.M. 29 gennaio il Ministero dell’Interno ha ritenuto di dover modificare il citato D.M. 23 dicembre 2015 “al fine – si legge nelle premesse – di adeguarlo alla normativa dello stato civile, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d’anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore di minori di età, in un contesto di complessiva coerenza nell’esercizio delle funzioni statali delegate”.

Panegirico utilizzato per sostituire il termine “genitori” coi più espressivi “padre e madre”, giusto per ricordare che la famiglia italiana è composta da due soggetti di sesso diverso, in barba alle norme – anch’esse italiane – che oggi consentono le unioni civili e le convivenze di fatto.

Il fronte di attacco è il citato D.M. 23 dicembre 2015. Lapidarie le modifiche introdotte. La prima è all’art. 4, che tratta della presentazione della richiesta della CIE, che è avanzata presso l’ufficio anagrafico del Comune di residenza o dimora o presso il Consolato se cittadino italiano residente all’estero ed iscritto in ANPR.

E’ qui previsto che la richiesta di rilascio della CIE venga presentata dal cittadino o, in caso di minore, “dai genitori o tutori”: quest’ultimo inciso è mutato in “dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori”. Stessa modifica viene apportata al comma 2, laddove viene previsto che la richiesta di rilascio della CIE possa essere effettuata collegandosi al CIEOnline secondo le modalità indicate sul Portale.

Viene in ultimo aggiunto il comma 3-bis, in base al quale la richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente.

Dello stesso tenore le modifiche introdotte all’Allegato A, che riporta le informazioni di dettaglio a ciascuna sezione del documento per la versione italiana. La parola «GENITORI» è sostituita dal «MADRE E PADRE»; le parole «COGNOME E NOME DEI GENITORI» sono sostituite da «COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE»; la parola «PARENTS» è sostituita dal «FATHER AND MOTHER’S».

Modifiche anche all’Allegato B, che indica le caratteristiche tecniche della CIE, il processo di emissione, l’infrastruttura tecnologica e organizzativa. Riguardano il paragrafo 4.1., dedicato alla presentazione della richiesta della CIE, che ora può essere effettuata dal padre o dalla madre, disgiuntamente, in caso di minore, così come per la richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore.

Da ultimo viene sostituito il primo comma del paragrafo 4.4.3, che regola l’acquisizione del dato relativo all’autorizzazione all’espatrio. Nel testo previgente era previsto che nel caso in cui il cittadino richieda il rilascio della CIE per il figlio minore, in qualità di genitore (o esercente la potestà), può indicare il proprio assenso all’espatrio all’atto della presentazione della richiesta presso il Comune o il Consolato.

La nuova versione prevede che l’emissione della CIE valida per l’espatrio per il minore venga autorizzata in presenza delle condizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 4 del decreto, in base al quale, come sopra annotato, la richiesta deve essere presentata dal padre e dalla madre congiuntamente.

La circolare

A stretto giro di tempo il Ministero dell’Interno ha diramato alle Prefetture la circolare n. 3 datata 3 aprile, che si limita a riportare le modifiche introdotte dal D.M. del 31 gennaio accompagnate dal testo consolidato del D.M. 23 dicembre 2015.

Notazione importante è che le modifiche introdotte non incidono sulla funzionalità del processo di emissione per il quale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha già provveduto ai conseguenti adeguamenti tecnici, anche con riguardo alla stampa delle ricevute delle richieste di CIE.

D.M. 31 gennaio 2019 del Ministero dell’interno (G.U. 3 aprile 2019, n. 79)

Circolare 3 aprile 2019, n. 3, Ministero dell’Interno

Art. 10, comma 3D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (G.U. 19 giugno 2015, n. 140, S.O.)

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