09/04/2019 – La maggiorazione del segretario comunale bloccata dal tetto al fondo accessorio

La maggiorazione del segretario comunale bloccata dal tetto al fondo accessorio

 09/04/2019 Dirigenza degli Enti Locali

In linea con quanto stabilito dal contratto nazionale delle Funzioni locali (che obbliga di destinare i risparmi al fondo delle risorse decentrate dei dipendenti), un segretario comunale che ha svolto anche funzioni gestionali aggiuntive prima spettanti ai titolari di posizione organizzativa non potrà utilizzare i risparmi ottenuti da quelle funzioni per maggiorare la sua retribuzione di posizione e di risultato. L’ente è tenuto a controllare il limite imposto dall’articolo 23, comma 2, DLgs 75/2017, che obbliga a non superare le risorse del salario accessorio complessivamente stanziante nell’anno 2016, prima di accordare al segretario una maggiorazione nel limite del  50% della sua retribuzione. Questo è quanto ha stabilito la Corte dei Conti della Puglia con la delibera 27/2019.

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, previsto dal contratto collettivo delle Funzioni locali (con firma nel 2018), deve comunque essere considerata, rispettando l’articolo 23, comma2, DLgs 75/2017. La norma prevede inoltre che, anche a livello dirigenziale, l’ammontare complessivo delle risorse dedicata in base annua al trattamento accessorio del personale non possa superare l’importo corrispondente dell’anno 2016. La correlazione tra salario accessorio delle posizioni organizzative e fondo del restante personale non pare condurre ad alcun problema, dopo un’analisi tra norma contrattuale e norma legislativa. Anche per questo la somma delle due componenti stanziate nell’anno 2019 non dovrà superare quella destinata nel 2016.

Meno chiara è la possibile correlazione intercorsa tra retribuzione dei titolari di posizione organizzativa e quella del segretario se quest’ultimo si trova a svolgere anche funzioni aggiuntive gestionali proprie dei titolari di posizione organizzativa. In caso di funzioni gestionali aggiuntive, la normativa contrattuale dei segretari comunali (come stabilito dal contratto nazionale 16 maggio 2011) prevede il riconoscimento di un importo della maggiorazione della retribuzione di posizione oscillante tra il 10% ed il 50%.

Ci si porta quindi a chiedere se ci sia o meno da parte dell’ente l’obbligo di inserire nel totale di retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzativa anche la maggiorazione, in modo da poter verificare se sia stato superato il limite del 2016. Anche per questo dubbio, la Corte pugliese ha dichiarato che il limite introdotto dall’articolo 23, comma 2, DLgs 75/2017 va applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, nella sua complessività, e non solo in riferimento ai fondi riportati alle singole categorie di personale di comparto, dirigenti o segretari comunali, titolare di posizione organizzativa.

Articolo di Massimo Chiappa

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