09/03/2019 – Affidamento di lavori di somma urgenza e responsabilità del funzionario – inammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento contro l’Ente

Affidamento di lavori di somma urgenza e responsabilità del funzionario – inammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento contro l’Ente

Cassazione Civile, sez. lavoro, Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29911

La Corte di cassazione interviene sulla questione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 23, commi 3 e 4, D.L. n. 66/1989, riprodotto nell’art.191,commi 3 e 4, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, nella parte relativa alle spese disposte in situazioni di somma urgenza. Tale norma prevede, nel caso di acquisizione di beni e servizi  inviolazionedegliobblighi previsti per i lavori pubblici di somma urgenza, che il rapporto obbligatorio intercorra tra il fornitore e il dipendente o funzionario dell’ente che ha consentito la fornitura.

Il ricorrente (titolare di un’impresa di costruzione al quale erano stati commissionati dei lavori di somma urgenza di sistemazione di una frana da un tecnico comunale e da un assessore), sostiene, con vari motivi, che la disposizione rende “responsabile della spesa unicamente la persona fisica di chi l’ha ordinata”, sottraendo “alla garanzia patrimoniale del creditore il soggetto maggiormente solvente …”.

LaCorte rigetta il ricorso,richiamandola giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, secondo cui “Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l’Ente Locale senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. di evidenzapubblica), risponde, ai sensi dell’art.23 comma 4 del D.L. n. 66/1989, conv., con modificazioni, dalla Legge n.144/1989, degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell’ente, essendo preclusa anche l’azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l’arricchito, ma anche verso persona diversa. Né può ipotizzarsi una responsabilità dell’ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che l’attività del funzionario sia riferibile all’ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la Pubblica Amministrazione”.

Sara Petrilli

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