08/11/2017 – L’Anac aggiorna al correttivo del Codice dei contratti le indicazioni per il RUP

L’Anac aggiorna al correttivo del Codice dei contratti le indicazioni per il RUP

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

 

Il ruolo e le funzioni del RUP sono definite nell’art. 31 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 2016), figura prevista per la gestione delle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti e delle concessioni. Egli è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate.

In particolare, il RUP: formula proposte e fornisce dati e informazioni per la predisposizione degli atti di programmazione; cura il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo; cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; fornisce i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento; propone la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi; verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Il comma 5 affida all’Anac l’onere di definire, con proprie linee guida, una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, sugli ulteriori requisiti di professionalità, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono inoltre determinati l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere col progettista, col direttore dei lavori o col direttore dell’esecuzione.

L’Autorità presieduta da Cantone ha onorato l’obbligo con le Linee guida n. 3, ora aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 2017, il c.d. “correttivo” al Codice dei contratti.

Le Linee guida

Il documento dell’Anac parte dalla constatazione che le stazioni appaltanti hanno l’onere di individuare il RUP per ogni singola procedura di affidamento di appalto o concessione tramite atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale, è incompatibile qualora in situazione di conflitto d’interesse o sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la PA, deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere e in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento.

Diverse e complesse le competenze del RUP. Nella fase antecedente alla programmazione, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione degli atti; nella fase di programmazione, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione dei programmi, con particolare riferimento alle indagini e studi preliminari, conferenze dei servizi, indirizzi per la progettazione dei lavori, verifica dei vari livelli progettuali, proposta dei sistemi di affidamento e del criterio di aggiudicazione da adottare, istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori, acquisizione e perfezionamento del CIG, gestione di dati e informazioni.

Compito centrale del RUP è il controllo della documentazione amministrativa, che può però essere affidato ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato. In ogni caso, al RUP è riservata una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Altro compito cruciale è la verifica di congruità delle offerte, anche col supporto di apposita struttura o di commissione nominata ad hoc.

Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa. In quella di esecuzione, gestisce i rapporti col direttore dei lavori, verifica quelli tra l’esecutore e le imprese subappaltatrici, adotta gli atti a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza, assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, accerta le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento, predispone un piano di verifiche, controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori, autorizza le modifiche e le varianti, approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità e ne dispone la ripresa, attiva la definizione con accordo bonario delle controversie, propone la risoluzione del contratto, rilascia il certificato di pagamento, conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto.

Nella fase dell’esecuzione, il RUP sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

Le Linee guida poi individuano i requisiti di professionalità del RUP, relativi alla esperienza professionale, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento; e alla formazione professionale, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare.

Dopo aver descritto i compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, le Linee guida precisano gli importi massimi e le tipologie di lavori per i quali egli può coincidere col progettista, col direttore dei lavori o col direttore dell’esecuzione del contratto.

Diverso è il caso degli acquisti centralizzati e aggregati, in cui il RUP assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di programmazione dei fabbisogni, progettazione, esecuzione contrattuale e verifica della conformità delle prestazioni.

Per gli acquisti non aggregati da parte di Unioni, associazioni o consorzi, i Comuni sono tenuti a nominare il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all’interno del modulo associativo o consortile prescelto. In caso di acquisti gestiti integralmente dal modulo associativo o consortile, il RUP sarà invece designato unicamente da questi ultimi.

Nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico RUP in comune.

In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.

Le novità

Gli aggiornamenti proposti con la deliberazione 11 ottobre 2017, n. 1007 si sono resi necessari a seguito del D.Lgs. n. 56 del 2017; sono stati oggetto di consultazione pubblica e hanno avuto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato.

Le prime novità derivano direttamente dal correttivo: l’ampliamento dell’ambito oggettivo delle Linee guida, che disciplinano anche i presupposti e le modalità di nomina del RUP; i nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale) e l’individuazione del momento in cui deve essere disposta la nomina, ossia all’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi triennale e biennale o atto di avvio di ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione.

Tra gli altri aggiornamenti più rilevanti si segnalano:

– l’eliminazione della incompatibilità del RUP con le funzioni di membro della commissione giudicatrice, alla luce della novella secondo cui tale possibilità è valutata con riferimento alla singola procedura. L’Anac però ribadisce che il RUP non può ricoprire il ruolo di presidente, essendo tale posizione riservata ad un commissario esterno dall’art. 77, comma 8, del Codice;

– qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del Codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti, purché col supporto di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP;

– eliminato il punto riferito alla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali;

– il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale o quinquennale in materie attinenti l’oggetto dell’affidamento;

– previste cinque soglie di importo in luogo delle tre originarie, al fine di meglio graduare i requisiti professionali richiesti in ragione della complessità dell’affidamento, prevedendo requisiti alleggeriti per i lavori sotto i 150.000 euro;

– l’esperienza professionale del RUP può avere ad oggetto le attività riferite all’intero ciclo dell’appalto (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione);

– il RUP svolge attività di proposta e informazione anche nella fase antecedente alla programmazione, in quanto il correttivo ha specificato che il RUP è nominato nell’atto di programmazione biennale o triennale;

– il RUP provvede all’acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG;

– la particolarità dei prodotti o servizi che richiede il possesso di specifiche competenze in capo al RUP si sostanzia nella presenza di particolari caratteristiche tecniche, al fine di ridurre il grado di discrezionalità delle stazioni appaltanti e favorire l’adozione di comportamenti omogenei;

– la consegna dei lavori avviene dopo che il contratto è divenuto efficace;

– introdotte ulteriori specificazioni al fine di chiarire la valenza di titoli di studio aggiuntivi rispetto a quello minimo previsto;

– sono stati meglio esplicitati i compiti svolti dal RUP con riferimento alla verifica della documentazione amministrativa e alla verifica di congruità delle offerte;

– il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP su proposta del direttore dell’esecuzione del contratto qualora nominato;

– nel caso in cui il RUP sia incaricato della verifica del progetto non potrà svolgere la progettazione né la direzione dei lavori; è stato inoltre precisato che sussiste incompatibilità anche tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione.

Deliberazione del Consiglio 11 ottobre 2017, n. 1007, ANAC

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