08/10/2018 – Esclusioni dagli incentivi tecnici

Esclusioni dagli incentivi tecnici

 08/10/2018 Finanza Locale

Se per le concessioni è possibile erogare gli incentivi per le funzioni tecniche è invece vietato farlo in assenza di procedure concorsuali o ai commissari di gara. Queste esclusioni dal tetto del fondo e dalla spesa del personale delle attività sono in atto dal 1° gennaio scorso, con l’entrata in vigore della normativa (priva di validità retroattiva), che prevale sulla contrattazione. Queste è quanto si evince da alcuni pareri recentemente emessi dalle sezioni regionali della Corte dei conti.

La sezione regionale di controllo per il Lazio, con la delibera n. 57/2018 ha fatto chiarezza sulla questione, affermando che per l’erogazione di questi compensi si deve preventivamente aver effettuato una procedura concorsuale. Anche trovandosi in mezzo a “procedure di somma urgenza o svolte mediante affidamento diretto” ci si trova soggetti all’esclusione da queste erogazioni; una condizione che risulta quindi imprescindibile. Nella stessa delibera troviamo anche un chiarimento riguardo i soggetti a cui spettano questi compensi: i dipendenti dell’ente nominati come parti della commissione di gara. D’altra parte, questa è una possibilità ritenuta eccezionale dall’Anac.

Stando alla normativa, queste attività non rientrano tra quelle incentivabili, nemmeno estendendo l’interpretazione; riferimento da cui si è arrivati all’esclusione, tenendo in considerazione come l’attività abbia un carattere valutativo e non possa quindi essere qualificata come tecnico-esecutiva. Inoltre, se l’incarico ottenuto dal dipendente come parte della commissione di gara, viene svolto nella centrale unica di committenza, anche la quota del 25% destinata agli incentivi del personale della centrale unica di committenza sarà soggetta al divieto di erogazione. Invece, questi compensi incentivanti possono essere elargiti ai dipendenti del Comune che sono stati fatti membri della conferenza unificata tecnica della commissione, grazie al carattere tecnico e non valutativo dell’attività che si ritrovano a svolgere.

La decorrenza non retroattiva della norma è invece sottolineata anche dalle sezioni di controllo del Piemonte e del Veneto, rispettivamente con le delibere n. 56/2018 e 264/2018, in cui si specifica che il regolamento approvato dall’ente non può avere decorrenza retroattiva. Nelle delibere troviamo anche spiegato che l’importo degli incentivi per le funzioni tecniche deve essere previsto e inserito nel conto economico dell’appalto di servizi o forniture oppure dell’opera da parte delle amministrazione, e che questo deve rientrare nel tetto massimo del 2% relativo alla somma posta a base di gara.

Soltanto previa l’approvazione, le attività svolte prima dell’entrata in vigore della normativa possono ottenere l’erogazione dell’incentivo, tramite il regolamento. Stando alla Corte dei conti del Lazio, il regolamento può avere valenza (almeno in via provvisoria) anche in assenza di contrattazione. Eppure, per il periodo tra l’entrata in vigore del DL 90/2014 e il DLGS 50/2016, il regolamento non può essere sfruttato per regolare questi compensi né può servire per tentare un effetto di sanatoria per i pagamenti già disposti. Introdotta nella legge di bilancio 2018, questa deroga riguarda solo le attività svolte a partire dal 1° gennaio 2018.

Articolo di Loris Pecchia

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