08/09/2020 – La pubblicazione sull’albo pretorio dei dati del dipendente non può ricomprendere dati personali e familiari

La pubblicazione sull’albo pretorio dei dati del dipendente non può ricomprendere dati personali e familiari
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
 
Se il funzionario comunale attiva un contenzioso non è opportuno pubblicare all’albo tutti i dettagli della sua vicenda. E in ogni caso la diffusione delle informazioni dovrà essere limitata nel tempo. E dell’eventuale sanzione privacy risponderà poi l’ente nel suo complesso. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. II civ., con l’ordinanza n. 18292 del 3 settembre 2020. Un comune siciliano è stato sanzionato dal Garante per la privacy per aver diffuso dati personali di un dipendente per un periodo superiore ai 15 giorni previsti dall’art. 124 del Tuel. Contro questa misura punitiva il primo cittadino ha proposto senza successo censure al tribunale e agli ermellini. Il comune ha infatti mantenuto visibili online, per oltre un anno, sul proprio albo pretorio, molti dati personali di un dipendente che aveva avviato un contenzioso con l’ente locale. In buona sostanza il comune ha pubblicato integralmente determinazioni dirigenziali contenenti non soltanto il nome e il cognome del dipendente ma anche informazioni personali tipo lo stato di famiglia e altre circostanze. La pubblicazione all’albo pretorio è disciplinata dall’art. 124 del Tuel il quale fissa in 15 giorni il limite temporale di divulgazione. Ma possono essere pubblicati solo i dati strettamente necessari alle finalità dell’istituto. Elementi qualificanti la vita privata dell’impiegato non devono essere divulgati, specifica il collegio. E per questi comportamenti illeciti il responsabile è il comune genericamente inteso, in deroga al principio dell’imputabilità personale della sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 689/1981. Si tratta di un’autonoma responsabilità della persona giuridica configurabile come colpa di organizzazione. Ovvero un rimprovero per aver omesso di adottare le necessarie cautele organizzative e gestionali. Che poi richiederà un approfondimento interno per verificare le conseguenti responsabilità amministrative.
 
Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 17 dicembre 2019) 3 settembre 2020, n. 18292
Art. 124D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.)

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