08/08/2023 – Costituzione e funzionamento dei Gruppi consiliari – Parere – Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Gruppi consiliari – Territorio e autonomie locali

 28 Luglio 2023

Categoria  – 05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari

Sintesi/Massima 

La materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell’ambito delle suddette fonti normative.

Testo 

(Parere n.19756 del 7.7.2023) Il sindaco ed il segretario comunale di … hanno richiesto un parere in materia di gruppi consiliari. È stato rappresentato che, a seguito delle elezioni del maggio scorso, delle tre liste collegate al candidato sindaco … sono stati eletti consiglieri comunali … e …, candidata nella lista …, per il maggior numero di preferenze individuali alla medesima attribuite.

La predetta lista ha ottenuto due seggi, di cui uno viene attribuito, ai sensi dell’articolo 73, comma 11, del d.lgs.n.267/2000, al candidato sindaco della coalizione, non eletto, mentre le altre due liste analogamente collegate a … non hanno ottenuto alcun seggio. Il signor …, con nota del 5 giugno scorso, ha comunicato al segretario comunale di voler costituire, per il gruppo di liste collegate alla sua candidatura, il gruppo consiliare “…”, dichiarandosene capogruppo.

Ciò posto, è stato chiesto se, alla luce delle norme regolamentari dell’ente, sia possibile prevedere in questo caso due capigruppo consiliari sebbene siano spettati rappresentanti nel consiglio comunale ad un’unica lista della coalizione collegata a …, cioè alla “lista …”.

Al riguardo, si fa presente che, come noto, la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell’ambito delle suddette fonti normative. In merito, si osserva che, ai sensi dell’art.6 del regolamento del consiglio comunale di …, è previsto che i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Il comma 3 dispone che, nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Nello stesso articolo, al comma 2, è precisato che i consiglieri, anche se eletti in liste diverse, possono costituire un unico gruppo consiliare, esprimendo in tal senso una dichiarazione formale. Il richiamato articolo 6 dispone, altresì, che se il consigliere si distacca dal gruppo, espressione della lista in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Se più consiglieri, almeno tre, vengono a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.

Nel caso di specie, la “lista civica …” ha ottenuto – come si è detto – due seggi e, in base alle disposizioni di cui all’art. 73, comma 11, del TUEL, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati a sindaco non eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento a più liste, al medesimo candidato a sindaco non eletto spetta il seggio detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Qualora il sig. …, come preannunciato con la nota del 5 giugno scorso, intenda distaccarsi dalla lista sopracitata e costituire il nuovo gruppo consiliare “Civiche per …” da lui composto e di cui intenderebbe dichiararsi capogruppo, rientrerà nella disposizione di cui al comma 6, prima parte, dell’articolo 6 del regolamento che recita “Il Consigliere che si distacca dal Gruppo espresso dalla lista in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare”.

Tanto premesso, si precisa che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia, è abilitato a fornire un’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.

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