08/06/2022 – L’agente contabile non può coincidere con chi attesta la regolarità del conto, nemmeno se è l’unico impiegato del Comune.

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 188 del 31 maggio 2022

E’ stato sottoposto all’esame della Sezione un conto giudiziale che  risulta riportare il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell’Ente, coincidente con la persona dell’agente contabile medesimo.

La Corte ribadisce che qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’ente locale) la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità (“parifica”) va intestata al Segretario Comunale – in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall’ente locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia.”

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