08/06/2019 – Comuni, appalti più semplici  

Comuni, appalti più semplici  

di ANDREA MASCOLINI – Italia Oggi – 07 Giugno 2019
Fino a tutto il 2020 niente obbligo di ricorso alle centrali di committenza per i comuni non capoluogo di provincia. Eliminato l’ obbligo di nomina dei commissari di gara esterni, scelti dall’ elenco Anac. Ammesso l’ affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo (appalto integrato) e la possibilità di prescindere dal progetto esecutivo nelle manutenzioni. Ammesso affidare lavori anche senza finanziamento. Sono queste le principali novità contenute nell’ articolo 1 del decreto legge «sblocca cantieri» approvato ieri dal senato (i voti a favore sono stati 142, 94 i contrari e 17 gli astenuti) con l’ obiettivo di rivitalizzare un settore che nel 2018, come evidenziato nella relazione annuale dell’ Anac diffusa ieri, ha registrato lievi segnali di ripresa (il valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore a 40 mila euro si è attestato attorno ai 139,5 miliardi di euro, con un aumento dei valori del mercato del 5,3% rispetto al 2017 e addirittura del 38,7% rispetto alla flessione negativa avutasi nel 2016 per l’ entrata in vigore del nuovo codice.
Per i comuni un primo importante elemento di novità è che fino al 31 dicembre 2020, non si applicheranno «a titolo sperimentale» diverse disposizioni: la prima è l’ art. 37, comma 4, con la conseguenza che i comuni non capoluogo di provincia non sono più tenuti a ricorrere, per l’ affidamento di contratti oltre 150 mila euro a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure a utilizzare le unioni di comuni, oppure a ricorrere a una stazione unica appaltante. La seconda norma derogata è quella di cui all’ articolo 59, comma 1 che vieta di ricorrere all’ affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (l’ appalto integrato).
Occorre però che la stazione appaltante indichi nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’ asta; tutto ciò dopo avere però ottenuto la previa approvazione del progetto e la presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. Nell’ appalto integrato, inoltre, occorrerà che l’ amministrazione indiche anche i requisiti progettuali da documentare in sede di gara. Sulla stessa scia si pone peraltro anche la norma che fino alla fine del 2020 ammette per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, di affidare i lavori sulla base di un progetto definitivo semplificato, prescindendo dall’ avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Per le procedure di affidamento: da 40 mila a 150 mila di lavori, o fino alle soglie Ue (221 mila) per servizi e forniture affidamento diretto con consultazione di tre preventivi. Per i lavori, poi, da 150 mila a 350 mila: procedura negoziata con invito di dieci operatori economici e da 350 mila a un milione con invito di 15 soggetti; oltre un milione di lavori, procedure ordinarie. Altra norma sospesa fino a tutto il 2020 è l’ articolo 77, comma 3 che obbliga le stazioni appaltanti a scegliere i commissari di gara fra gli esperti che si siano iscritti all’ albo tenuto dall’ Autorità nazionale anticorruzione. Altra norma a tempo di interesse attiene alla possibilità nel 2019 e nel 2020, per i soggetti attuatori di opere pubbliche per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. In questi casi le opere oggetto di progettazione saranno «considerate prioritariamente ai fini dell’ assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione».
Inoltre gli stessi soggetti potranno «avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’ esecuzione dei lavori nelle more dell’ erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’ opera con provvedimento legislativo o amministrativo», con ciò derogando ampiamente a principi contabili più volte ribaditi dalla Corte dei conti. Passa poi da 50 milioni a 75 milioni l’ importo dei lavori per i quali occorre acquisire il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere sarà invece espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche. In tema di il subappalto la nuova norma stabilisce che sarà indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non potrà superare la quota del 40% dell’ importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Rimane, invece , la norma che fissa al 30% il peso dell’ offerta economica.

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