09/06/2019 – Quando il Sindaco agisce quale responsabile dell’ufficio tecnico (prima ancora di essere proclamato sindaco e…) senza aver posto in essere un provvedimento di nomina in tal senso

Quando il Sindaco agisce quale responsabile dell’ufficio tecnico (prima ancora di essere proclamato sindaco e…) senza aver posto in essere un provvedimento di nomina in tal senso

“Ed è proprio l’atto di assegnazione della competenza ad adottare atti in materia edilizia, con il corredato supporto motivazionale di tipo organizzativo e/o economico che giustifichi la deroga alla distinzione tra organi politici ed organi burocratici, che manca nel caso di specie (per la necessità di quest’atto da ultimo TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 13/07/2018 n. 7856), mentre l’effettività del contenimento della spesa deve poi essere autonomamente confermata con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Né a tal fine può valere l’atto successivo del Sindaco n. 23 del 21 luglio 2017 con il quale egli ha avocato a sé la responsabilità di 6 aree e servizi comunali.Infatti tale atto non può avere l’effetto di ratifica di atti precedentemente adottati, per almeno tre ragioni: in primo luogo non lo prevede espressamente e quindi non può produrre effetti retroattivi; in secondo luogo l’atto del 21 luglio 2017 è stato adottato dal Sindaco nell’esercizio di un potere organizzatorio, come si desume dal fatto che ha per oggetto aree e servizi comunali, mentre l’atto di sospensione dell’esecuzione della SCIA presentata dalla ricorrente è un atto di gestione; in terzo luogo perché non ha per oggetto l’atto da ratificare.”

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