08/05/2023 – Incentivi alle funzioni tecniche nel nuovo codice dei contratti pubblici

L’individuazione dei criteri di riparto degli incentivi alle funzioni tecniche apre la sfida degli enti per l’attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici. Quale atto adottare?

Le disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo, acquistano efficacia il 1° luglio 2023 (art. 229, comma 2), sebbene il codice sia già entrato in vigore il 1° aprile 2023 (art. 229, comma 1).

Attualmente continuano a trovare applicazione, fatte salve le speciali disposizioni del D.L. n. 32/2019, del D.L. n. 76/2020 e del D.L. n. 77/2021, le disposizioni del codice approvato con il D.Lgs. n. 50/2016 e smi il quale sarà abrogato dal 1° luglio 2023 (art. 226, comma 1), pur continuando ad applicarsi ai procedimenti in corso a tale data, cioè ai procedimenti per i quali alla data del 1° luglio 2023 risulti pubblicato il bando o l’avviso induttivo della procedura o, in caso di contratti senza previa pubblicazione di bandi o avvisi, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerta (art. 226, comma 2)(1); inoltre, continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (nonostante la sua abrogazione dal 1° luglio 2023) alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 afferenti le attività di redazione degli atti di programmazione, di comunicazione e trasmissione dei dati ed atti delle procedure, di accesso alla documentazione di gara, di presentazione del DGUE, di presentazione delle offerte e di controllo dei contratti anche in fase di esecuzione, in quanto l’art. 225, comma 2 del nuovo codice differisce al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni che regolamentano le corrispondenti materie nell’ambito del nuovo codice (2).

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