08/04/2020 – Locazione di terreni con destinazione agricola pascolo da destinare a parcheggio

Locazione di terreni con destinazione agricola pascolo da destinare a parcheggio
Il comune vuole acquisire in locazione da una società, per 15 anni, dei terreni con destinazione agricola pascolo da destinare a parcheggio in zona lido. La società, nella bozza di contratto condiziona la facoltà di recedere per “qualsivoglia ragione e richiedere al conduttore la restituzione dei terreni locati con preavviso di nove mesi e qualsiasi comunicazione, per essere ritenuta valida dovrà avvenire solo per iscritto tramite Pec o raccomandata. Si vogliono conoscere i riferimenti normativi di legge e inoltre se il proprietario dovrà autorizzare il comune per il cambio di destinazione d’uso dei terreni.
a cura di Matteo Paolo Frazza
 
Al fine di definire la questione sottoposta, si ritiene utile delineare il quadro normativo che presiede la disciplina della locazione di terreni agricoli meglio nota come affitto di fondo rustico.
Il diritto agrario, è disciplinato dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, rubricata «Norme sui contratti agrari» la quale stabilisce che i contratti agrari sono accordi che hanno ad oggetto lo sfruttamento della terra, in particolare il godimento e l’utilizzo dei fondi rustici e di tutti i beni connessi all’agricoltura.
L’affitto di fondo rustico, costituisce una peculiare species dei contratti agrari.
Il legislatore all’interno della disciplina sopra richiamata ha voluto concedere una ampia tutela dalla figura del conduttore , tanto da prevedere l’inderogabilità delle previsioni legislative ivi contenute, stabilendo inoltre che le eventuali clausole difformi, non sono considerate nulle, ma vengano automaticamente sostituite con clausole conformi alle disposizioni di legge (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 58 e Cass. civ. Sez. III Ord., 25 gennaio 2018, n. 1827).
Ciò posto ricordando che anche nella suddetto ambito la pubblica amministrazione deve stipulare i contratti in cui è sempre necessaria la forma scritta ad substantiam (ex multis Del. 3 aprile 2019, n. 272 dell’ANAC), la L. 3 maggio 1982, n. 203 prevede la possibilità di affittare il fondo rustico ad un non coltivatore diretto secondo la previsione fatta dall’art. 22.
Detta norma richiama espressamente poi altri articoli di legge che cogente anche in questo tipo di rapporti, tra cui vi è la specifica disciplina del recesso anticipato (art. 5).
Infine, per quanto attiene alla legittimità del cambio di utilizzo a parcheggio, detta facoltà viene espressamente ammessa dalla giurisprudenza che sul punto statuisce come non sia preclusa per il proprietario “la possibilità di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, ed in particolare avendo riguardo ad utilizzazioni intermedie rispetto all’uso agricolo e quello edificatorio quali, ad esempio, il parcheggio, la caccia, lo sport e l’agriturismo” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 10 novembre 2010, n. 22802 e Cass. civ. Sez. I Sent., 26 maggio 2010, n. 12862).
In conclusione la normativa di riferimento per gli affitti di un fondo agricolo si individua all’interno della L. 3 maggio 1982, n. 203 ed è necessario che il mutamento di destinazione sia concordato con il proprietario del fondo dal momento stesso in cui si costituisce il rapporto, poiché diversamente si potrà dare luogo ad una legittima risoluzione del contratto imputabile all’Ente Comunale.

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