08/04/2019 – Il sindaco può rilasciare la procura all’avvocato difensore dell’Ente senza la necessità di autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale

Il sindaco può rilasciare la procura all’avvocato difensore dell’Ente senza la necessità di autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale

E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 8/4/2019)

QUI Tar Abruzzo n.56/2019

Come precisato dall’art. 50 comma 2 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000), che riproduce l’art. 36 comma 1 della legge n. 142/1990, il sindaco, quale rappresentante legale dell’Ente locale, è l’organo che lo rappresenta in giudizio ed è legittimato a rilasciare e sottoscrivere la procura ai difensori dell’Ente. 

Sul punto il TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, con la sentenza 19 febbraio 2019, n. 56, sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che non occorre alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della giunta

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