08/04/2019 – Il conferimento degli incarichi dirigenziali (o di responsabili degli uffici o dei servizi nei comuni privi di dirigenti) può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti della polizia municipale

Il conferimento degli incarichi dirigenziali (o di responsabili degli uffici o dei servizi nei comuni privi di dirigenti) può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti della polizia municipale

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L’art. 1, comma 221, della legge di stabilità per il 2016, n. 208 del 2015, secondo cui dispone che “allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale”. La finalità della norma risiede nell’esigenza di contenimento della spesa di personale dirigenziale, chiaramente evincibile dal primo periodo del comma 221, art. 1, l. n. 208 del 2015, in cui si impone alle Regione e agli enti locali di provvedere “al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni”.

La portata delle novità introdotte a decorrere dal 2016 non deve essere circoscritta al solo personale di livello dirigenziale, dovendosi, invece, estendere anche all’attribuzione di compiti gestionali a personale che non riveste tale qualifica.

Infatti, il superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale, sancito dalla norma di legge di stabilità in funzione del contenimento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni locali e regionali, attraverso strumenti di flessibilità nella ripartizione delle funzioni e dei compiti interni all’ente, pur previsto per i comuni di consistenza organica tali da prevedere al vertice dei settori posti di rilievo dirigenziale, è comunque estensibile anche per i comuni di più ridotte dimensioni, dove l’esigenza di concentrazione di funzioni omogenee in strutture unitarie è maggiormente avvertita proprio per tale minore consistenza.

Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di «riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni» e di «garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale» rispettivamente previste dal primo e dal secondo periodo della disposizione in esame.

 

 

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