08/04/2019 – Copertura nel primo preventivo utile per le perdite nelle partecipate

Copertura nel primo preventivo utile per le perdite nelle partecipate

 08/04/2019 Società Partecipate

Nell’anno successivo a quello in cui le società partecipate di loro competenza risultano in esercizio negativo, i Comuni sono tenuti ad accantonare in un fondo vincolato un importo corrispondente alla perdita proporzionato alla quota di partecipazione. Solo in caso la perdita sia immediatamente ripianata o se la società viene posta in liquidazione allora si può evitare l’accantonamento. Questo è quanto sottoscritto dal testo unico delle partecipate, con l’articolo 21, comma 1, DLgs 175/2016.

Se la società partecipata redige il bilancio consolidato e rientra nel perimetro di consolidamento, può far riferimento per il calcolo dell’accantonamento al risultato di esercizio relativo a tale bilancio. Invece, per una società partecipata del campo dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica sarà la differenza tra valore e costi della produzione (A-B) come da articolo 2425 del Codice Civile a costituire il parametro da prendere a riferimento.

Ci si può chiedere se lo stanziamento di spesa (bloccato) che si genera dalla parte accantonata del risultato di amministrazione dell’ente, da parte di una partecipata in perdita con riferimento alla gestione 2018, sia da collocare nella prima annualità del preventivo del triennio 2019/2021 oppure in quello del 2020/2022. La Corte dei Conti, sezione controllo per la Liguria, ha specificato che la norma (in materia di risultato negativo di esercizio) fa riferimento al “rendiconto (bilancio d’esercizio) approvato formalmente dalla società partecipata Solo in tale momento acquista certezza contabile e rilevanza ai sensi della disposizione in esame. Pertanto, l’accantonamentodovrà essere effettuato nel primo bilancio successivo alla certificazione del risultato negativo”. Si chiarisce anche come non sia impedito all’ente partecipante “nell’ambito della verifica sull’andamento della gestione societaria, di valutare prudenzialmente di procedere ad accantonamenti anche prima dell’approvazione del bilancio d’ esercizio”, come da delibera n. 127/2018/PAR. Con queste parole, la Corte ligure lascia capire che il Comune dovrà provvedere allo stanziamento dovuto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022, se ha riferito un risultato negativo della società partecipata per la gestione del 2018 (certificato poi nel 2019, in seguito all’approvazione del bilancio d’esercizio). Eppure, grazie ad un costante monitoraggio, in sede di predisposizione del bilancio di previsione dell’ente, questo potrebbe già scoprire la perdita seppur questa non è ancora certificata, quindi si potrebbe anticipare in modo prudente l’imputazione  nel bilancio di previsione 2019/2021.

Articolo di Loris Pecchia

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