08/04/2016 – La Corte Costituzionale sui diritti di rogito in Trentino Alto Adige

“Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l’applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti (321), tuttavia attribuendo loro l’intero importo del diritto di rogito. 

Ne deriva che l’applicazione dell’art. 10, comma 2-bis, nell’ordinamento regionale comporterebbe in ogni caso per le finanze comunali un onere maggiore di quello ad esse derivante dall’applicazione della norma regionale impugnata. “

 

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