08/03/2019 – Imu, erede non paga sanzioni  

Imu, erede non paga sanzioni  

di DEBORA ALBERICI – Italia Oggi – 07 Marzo 2019

Gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni per l’ inesatto o mancato versamento dell’ Imu da parte del de cuius. La Cassazione con l’ ordinanza 6500 del 6/3/2019, ha accolto il ricorso dei figli del proprietario di un terreno edificabile che aveva pagato l’ imposta come se l’ appezzamento fosse agricolo. In particolare tale terreno era stato ritenuto edificabile con il piano regolatore generale.

I contribuenti avevano opposto la carenza di quello particolareggiato. Il comune aveva emesso l’ accertamento con il recupero d’ imposta. Contro l’ atto impositivo il proprietario aveva presentato ricorso alla Ctp ma senza successo. Il verdetto era stato poi confermato dalla Ctr Roma. Ora la sezione tributaria ha ribaltato la decisione. Il ricorso degli eredi sul fronte delle sanzioni è stato accolto.

La sezione tributaria del Palazzaccio ha spiegato che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell’ illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla legge 689/81, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall’ art. 7 della legge n. 689, secondo cui l’ obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Nel merito, invece, i giudici hanno dato ragione alle Entrate ricordando che ai fini Ici-Imu un’ area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’ approvazione della regione e dall’ adozione di strumenti attuativi del medesimo; ciò determina quella che può considerarsi una vera e propria «impennata» di valore rilevante ai fini fiscali. Ora la Corte ha chiuso il sipario sulla vicenda decidendo nel merito il ricorso. I tre figli del contribuente dovranno dunque pagare l’ imposta chiesta dal comune di Roma ma non le sanzioni.

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