08/02/2019 – Obbligo del personale part-time di procedere alla preventiva comunicazione all’ente in caso di svolgimento di incarichi esterni

Obbligo del personale part-time di procedere alla preventiva comunicazione all’ente in caso di svolgimento di incarichi esterni

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Le disposizioni del dipendente in part time

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare nella sentenza n. 3622 del 2018 come l’applicazione della regola generale – secondo la quale dipendenti con rapporto part-time entro il 50% dell’orario ordinario possono svolgere un’altra attività lavorativa, sia come dipendenti (ma non con una Amministrazione pubblica, con esclusione del rapporto tra enti locali), sia come lavoratori autonomi o professionisti (salvo il particolare regime vigente per gli avvocati), presuppone che: a) tali attività non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; b) l’interessato comunichi tempestivamente all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi). Tenuto conto di questi principi ad un dipendente di un ente pubblico non economico, ma la questione è facilmente estensibile anche agli enti locali, è stata comminata la sanzione disciplinare dalla sospensione dal servizio, per non aver comunicato alla propria amministrazione di appartenenza di svolgere incarichi esterni. A differenza del Tribunale di primo grado la Corte di appello ha respinto il ricorso del dipendente considerando erronea la sua affermazione secondo cui per i dipendenti pubblici in regime al 50%, discendesse l’esonero dell’obbligo di comunicazione e dall’esonero dell’obbligo legale di autorizzazione ex art. 53D.Lgs. n. 165 del 2001 (TUPI), laddove l’autorizzazione è funzionale al superamento del divieto di conferimento ed al giudizio di compatibilità, mentre l’informativa consente di valutare ogni possibile ipotesi di conflitto di interessi e di verifica della trasparenza amministrativa. In altri termini, i giudici di secondo grado hanno precisato che l’obbligo di comunicazione sia funzionale al giudizio di compatibilità e di trasparenza, e non è sovrapponibile all’obbligo di autorizzazione. Lo stesso risponde all’esigenza di evitare casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

A causa del rigetto del ricorso, il dipendente adisce la Corte di Cassazione evidenziando, tra l’altro, la nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 6, del TUPI, e dell’art. 12 disp. prel. c.c., per non avere i giudici di appello considerato abrogato l’art. 1, comma 58L. n. 662 del 1996, dall’art. 53, comma 6, del TUPI.

La conferma della sentenza

I giudici di Piazza Cavour chiariscono come l’incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall’applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra. Pertanto, non sussiste alcuna incompatibilità tra il regime autorizzatorio previsto per i dipendente a tempo pieno (o con rapporto par time superiore al 50%) e le disposizioni di cui all’art. 1, comma 58L. n. 662 del 1996. Quest’ultima disposizione ancora vigente evidenzia come “Il dipendente è tenuto … a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa”, sia che l’attività esterna inizi (o già sussista, qualora il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato nasca in regime di part-time) all’inizio del part-time, sia che inizi successivamente, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione. Il dipendente, infatti, ha avuto modo di dichiarare che “… Ribadisco che tali attività lavorative svolte durante la vigenza del contratto part-time al 50% non sono state comunicate all’amministrazione di appartenenza in quanto non ero a conoscenza di tale eventuale obbligo”, ammettendo con questa dichiarazione lo svolgimento di attività esterna senza la preventiva comunicazione nei termini previsti dalla normativa primaria.

In conclusione, secondo la Cassazione va confermata la sentenza della Corte di appello che ha ritenuto che la mancata comunicazione delle attività compatibili da parte della lavoratrice in regime di part-time dava luogo a responsabilità disciplinare.

Cass. civ., Sez. Lavoro, 14 febbraio 2018, n. 3622

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