08/02/2019 – Niente assunzioni di personale per la mancata trasmissione dei dati contabili alla BDAP

Niente assunzioni di personale per la mancata trasmissione dei dati contabili alla BDAP

E. Cuzzola (La Gazzetta degli Enti Locali 8/2/2019)

 

“Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. contr. per il Piemonte, con la delib. n. 136 del 19 dicembre 2018, se l’Ente non provvede alla trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni nei termini di legge non può procedere ad assunzioni di personali finché perdura l’inadempimento. È questa, infatti, la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1 quinquies, del d.l. n. 113/2016, norma che preclude ogni possibilità di “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.”

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SEGUE Corte dei conti, sez. contr. per il Piemonte, delibera n. 136 del 19 dicembre 2018
 
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
                                                                   
Delibera n. 136/2018/SRCPIE/PRSE      
 
La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:
Dott.ssa        Maria Teresa POLITO                             Presidente
Dott.            Luigi GILI                                                       Consigliere
Dott.            Mario ALI’                                            Consigliere
Dott.            Cristiano BALDI                                    Primo Referendario relatore
Dott.ssa        Alessandra CUCUZZA                             Referendario
Dott.ssa        Laura ALESIANI                                    Referendario
Dott.            Marco MORMANDO                                Referendario
 
nell’adunanza del 11 dicembre 2018
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;
Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell’esercizio 2016 ed i relativi questionari;
Visto l’articolo 13 della legge n. 196 del 2009;
Visti gli articoli 4 e 18 del decreto legislativo n. 118/2011;
Visto il decreto MEF 12 maggio 2016;
Vista la comunicazione trasmessa da questa Sezione tramite il sistema S.I.QU.E.L., indirizzata all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Ciconio (TO), con la quale veniva sollecitata la trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche;
Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di Controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta;
Udito il Relatore, Primo Referendario Baldi Cristiano;      
 
CONSIDERATO
 
La previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per tutti gli enti del comparto pubblico trova fondamento normativo nell’articolo 13, comma 1, della legge n. 196/2009.
Tale norma dispone che “Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze…i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della presente legge”.
Quindi, ai sensi dell’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118/2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio e le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
A dare attuazione alla previsione normativa, come in essa espressamente previsto, è intervenuto il decreto del Ministro dell’Economia 12 maggio 2016, il quale agli articoli 1, 2 e 3 ha individuato tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, compresi tutti i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio nonché i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.
L’invio dei dati alla BDAP assolve all’obbligo previsto dall’articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti (articolo 1, comma 6, decreto Mef cit.).
In ordine alla tempistica di invio dei dati contabili, l’articolo 4 dispone che i bilanci preventivi siano trasmessi entro 30 giorni dall’approvazione “a decorrere da quello relativo all’esercizio 2017. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bilancio di previsione 2016 è trasmesso entro 30 giorni a decorrere dal 1 dicembre 2016”.
Analogo termine di 30 giorni dall’approvazione è previsto per la trasmissione dei rendiconti di gestione.
In caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge (fissati dall’articolo 16 del d.lgs. n. 118/2011), è prevista la trasmissione dei dati del consuntivo entro 30 giorni dall’approvazione della Giunta oppure, in caso di difetto di approvazione della bozza di consuntivo, dei dati di preconsuntivo entro 30 giorni dalla scadenza del termine di legge per l’approvazione della Giunta.
Ai sensi dell’articolo 9, commi 1 quinquies e seguenti, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, in caso di mancato rispetto dei termini di invio sono previste specifiche sanzioni.
In particolare, per quanto qui interessa, ai sensi del comma 1 quinquies “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.
Dunque, in difetto dell’invio dei dati alla Banca dati di cui all’articolo 13 legge n. 196/2009, e finché perdura tale inadempimento, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale.
Nella fattispecie in esame il Comune di Ciconio, pur avendo approvato il rendiconto con delibera consiliare n. 12 del 14.04.2017, non ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP, nonostante il sollecito della Sezione.
L’Ente incorre, quindi, nella sanzione di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 113/2016 per il periodo di inadempimento.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte
ACCERTA
La mancata trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni nei termini di legge e la conseguente applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160
RISERVA
La verifica circa l’effettiva applicazione della menzionata sanzione ai successivi controlli di legge
DISPONE
Che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, al Sindaco, nonché all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Ciconio.
Così deciso nella camera di consiglio del 11 dicembre 2018.
 
                    Il Relatore                                                         Il Presidente
       F.to Dott. Cristiano BALDI                 F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO
 
Depositata in Segreteria il 19/12/2018
  Il Funzionario preposto
   F.to Nicola Mendozza

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