08/02/2019 – Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione

 

QUI Corte dei Conti Lombardia, delibera 48/2019

“La Sezione procederà a verificare la quantificazione e l’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nell’ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell’ente, in particolare con riferimento al rendiconto 2018, non ancora approvato, richiama l’Amministrazione comunale ad improntare la gestione alle indicazioni sin qui fornite per procedere alla determinazione dell’accantonamento a FCDE, tenendo conto di quanto stabilisce il principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 “fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione”. La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia accerta la presenza, nei termini evidenziati in motivazione, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità al fondo pluriennale vincolato, alla gestione dei residui e al ricorso ad anticipazione di tesoreria. RICHIEDE al Comune di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, di provvedere alla verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di redazione del Rendiconto dell’esercizio 2018 con le modalità indicate in motivazione, trasmettendone le risultanze a questa Sezione entro 60 giorni dall’approvazione del Conto Consuntivo. DISPONE che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema ConTe, all’Organo di revisione dell’Ente; che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della amministrazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”

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