07/10/2019 – “Istituzione del requisito della regolarità tributaria locale per le procedure amministrative di competenza del Comune ai sensi dell’art. 15-ter del D.L. 34/2019” – una proposta di deliberazione consiliare

“Istituzione del requisito della regolarità tributaria locale per le procedure amministrative di competenza del Comune ai sensi dell’art. 15-ter del D.L. 34/2019” – una proposta di deliberazione consiliare

Proposta di delibera
Delibera n. xxxx del xx/xx/xxxx 
Oggetto: “Istituzione del requisito della regolarità tributaria locale per le procedure amministrative di competenza del Comune ai sensi dell’art. 15-ter del D.L. 34/2019”
Il Consiglio Comunale
Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 42 del Dlgs 267/2000
Considerato che la L. 28 giugno 2019, n. 58 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, all’art. 15-ter dispone “Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”
Ritenuto opportuno introdurre una disciplina generale riguardante la “regolarità tributaria locale” al fine di garantire il rispetto della legalità da parte degli operatori commerciali ed evitare disparità di trattamento e vantaggi concorrenziali a soggetti inadempienti verso l’Amministrazione comunale.
Dato atto che la presente disciplina si sovrappone alle ulteriori disposizioni normative di settore relative al controllo di altri tipi di irregolarità (amministrativa, contributiva, fiscale ecc…)
Visto il Dlgs 267/2000
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile 
Delibera 
1) di istituire il requisito della regolarità tributaria locale per le procedure amministrative di competenza del Comune ai sensi dell’art. 15-ter del D.L. 34/2019 secondo le disposizioni contenute nell’allegato A “Disciplinare per la disciplina del requisito della regolarità tributaria locale”, parte integrante del presente atto
2) di incaricare i competenti uffici della applicazione del presente atto, dando la più ampia pubblicità possibile allo stesso sia nella modulistica che nelle pagine informative contenenti la documentazione per la presentazione delle istanze
 
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Allegato A “Disciplinare per la disciplina del requisito della regolarità tributaria locale”
 
Art. 1 – Campo di applicazione 
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall’art. 15-ter della legge. 28 giugno 2019, n. 58 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la previsione del requisito di regolarità tributaria locale in base al quale ““Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo o la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”.
2. Le disposizioni del presente atto si applicano a tutte le attività economiche per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l’obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa comunque denominata o di scia o che operino in assenza di titolo abilitativo. 
3. Sono fatte salve, eventualmente in aggiunta alle procedure di cui al presente regolamento, le disposizioni e/o procedure previste in analoghi settori relative alle conseguenze amministrative per la mancanza di regolarità disciplinate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale quale ad esempio:
– regolarità contributiva (DURC)
– regolarità nel pagamento dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico
– regolarità nel pagamento di oneri istruttori e diritti di segreteria
4. Nel caso di affidamento della gestione dei tributi comunali a soggetti terzi, il concessionario coopererà con i competenti uffici e servizi comunali per consentire la corretta attuazione del  presente regolamento.
 
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:
– tributi locali: tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune ivi compresi i tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l’accertamento e/o la riscossione. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti  essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all’Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti. 
– irregolarità tributaria locale individuale: costituisce condizione di irregolarità tributaria locale ai fini del presente regolamento la posizione del soggetto, persona fisica, titolare di impresa individuale, legale rappresentante, socio con potere di amministrazione o soggetto interno a società o associazione con poteri di rappresentanza e/o amministrazione, che abbia un debito verso l’Amministrazione comunale derivate dall’applicazione di un tributo locale a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento – non sospeso amministrativamente o giudizialmente – o di avvio della riscossione coattiva. Ai fini dell’applicazione delle conseguenze amministrative di cui al presente atto l’irregolarità rileva in caso di debito superiore a 100,00 euro.
– irregolarità tributaria locale societaria: costituisce condizione di irregolarità tributaria locale “societaria” ai fini del presente regolamento la posizione del soggetto, persona giuridica, che abbia un debito verso l’Amministrazione comunale derivate dall’applicazione di un tributo locale a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento – non sospeso amministrativamente o giudizialmente – o di avvio della riscossione coattiva. Ai fini dell’applicazione delle conseguenze amministrative di cui al presente atto l’irregolarità rileva in caso di debito superiore a 50,00 euro.
– Istanza: qualsiasi richiesta dell’interessato volta al rilascio di un provvedimento finale volta allo svolgimento (avvio, variazione, subingresso, trasferimento, cessazione, rinnovo, ecc…) di una attività che rientri nel campo di applicazione della vigente normativa quali ad esempio  la richiesta di autorizzazione per variazione di media struttura di vendita, richiesta di autorizzazione all’avvio di un impianto di distribuzione carburanti, la richiesta di autorizzazione al trasferimento di una sala giochi ecc…. Rientrano nel campo di applicazione del presente atto le procedure comunque denominate quali autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla-osta anche se di competenza di altri Enti e presentate al Comune in virtù di disposizioni speciali (es. ai sensi del DPR 160/2010, DPR 380/2001 ecc…)
– SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): qualsiasi segnalazione, comunicazione, informazione presentata dall’interessato nell’ambito di una procedura non autorizzativa volta allo svolgimento (avvio, variazione, subingresso, trasferimento, cessazione, rinnovo, ecc…) di una attività che rientri nel campo di applicazione della vigente normativa quali ad esempio  la scia di avvio di attività di un esercizio di vicinato, la comunicazione di subingresso in una attività ricettiva, la scia per l’avvio di una attività agrituristica, la scia di variazione di un impianto di carburanti ecc… Rientrano nel campo di applicazione del presente atto le procedure comunque denominate anche se di competenza di altri Enti e presentate al Comune in virtù di disposizioni speciali (es. ai sensi del DPR 160/2010, DPR 380/2001 ecc…).
– Inammissibilità: la conseguenza giuridica automatica in caso di presentazione di istanza di autorizzazione, permesso nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato da parte di un soggetto in condizioni di irregolarità tributaria locale individuale o irregolarità tributaria locale societaria. L’inammissibilità opera automaticamente ed ha effetto retroattivo alla data di presentazione dell’istanza.
– Inefficacia definitiva: la conseguenza giuridica automatica in caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o altro atto equivalente ai sensi della vigente normativa e comunque denominato da parte di un soggetto in condizioni di irregolarità tributaria locale individuale o irregolarità tributaria locale societaria. L’irricevibilità opera automaticamente ed ha effetto retroattivo alla data di presentazione della segnalazione.
– Inefficacia temporanea: la conseguenza giuridica automatica in caso di perdita della regolarità tributaria locale individuale o societaria di una attività in essere. L’inefficacia temporanea determina la sospensione del titolo abilitativo all’esercizio automaticamente ed ha effetto retroattivo alla data della maturazione del debito relativo.
– Interessati: ai fini del presente regolamento si intendono per interessati e quindi assoggettati alla disciplina sulla irregolarità tributaria locale, le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive (siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi ecc…) ivi comprese tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010.
 
Art. 3 – Effetti dalla irregolarità tributaria locale nei procedimenti autorizzatori
1. L’istanza presentata da soggetto che si trovi, alla data di presentazione della stessa, nelle condizioni di irregolarità tributaria locale (individuale o societaria) sono inammissibili e non produttive di effetti, salvi gli obblighi relativi al pagamento dell’imposta di bollo, diritti di istruttoria ed altri oneri o tributi dovuti in base alla vigente normativa.
2. L’ufficio competente a ricevere l’istanza, accertata l’irregolarità tributaria locale, fermo l’effetto retroattivo ed automatico, comunica l’inammissibilità entro 5 giorni dall’accertamento assegnando un termine di 10 giorni per scritti e memorie. 
3. A seguito della presentazione di scritti e memorie contenenti l’avvenuta regolarizzazione l’ufficio dispone l’ammissibilità dell’istanza senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’interessato. In caso contrario dispone l’archiviazione definitiva.
 
Art. 4 – Effetti dalla irregolarità tributaria locale nelle SCIA
1. La segnalazione certificata di inizio attività presentata da soggetto che si trovi, alla data di presentazione della stessa, nelle condizioni di irregolarità tributaria locale (individuale o societaria) sono inammissibili e non produttive di effetti, salvi gli obblighi relativi al pagamento di diritti di istruttoria ed altri oneri o tributi dovuti in base alla vigente normativa.
2. L’ufficio competente a ricevere la segnalazione, accertata l’irregolarità tributaria locale, fermo l’effetto retroattivo ed automatico, comunica l’irricevibilità entro 5 giorni dall’accertamento assegnando un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per scritti e memorie. 
3. A seguito della presentazione di scritti e memorie contenenti l’avvenuta regolarizzazione l’ufficio dispone la ricevibilità dell’istanza senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’interessato. 
4. La regolarizzazione postuma della condizione di irregolarità tributaria locale ha effetto sanante dalla data di pagamento del debito. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni ed ulteriori conseguenze per l’eventuale attività svolta in pendenza della sospensione automatica del titolo abilitativo.
5. Qualora l’interessato non provveda a regolarizzare la posizione entro il termine perentorio di 10 giorni il procedimento si intende definitivamente archiviato.
 
Art. 5 – Effetti dalla irregolarità tributaria locale sulle attività in esercizio
1. Qualora, a seguito di verifiche ordinarie, straordinarie o puntuali, anche su segnalazione di altri uffici e/o esposti, emerga l’irregolarità tributaria locale di un soggetto si procede, da parte dell’ufficio competente, alla contestazione assegnando un termine perentorio di 10 giorni per scritti e memorie. 
2. A seguito della presentazione di scritti e memorie contenenti l’avvenuta regolarizzazione l’ufficio dispone l’archiviazione del procedimento senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’interessato. 
3. La regolarizzazione della condizione di irregolarità tributaria locale ha effetto sanante dalla data di pagamento del debito. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni ed ulteriori conseguenze per l’eventuale attività svolta in presenza di condizioni di irregolarità ivi comprese eventuali ipotesi di decadenza.
4. Qualora l’interessato non provveda a regolarizzare la posizione entro il termine perentorio di 10 giorni il procedimento l’ufficio competente procede a:
– trasmettere comunicazione al Comando di Polizia Locale per l’applicazione delle sanzioni;
– dare comunicazione all’ufficio tributi per gli ulteriori eventuali accertamenti
– dare comunicazione ad altri eventuali uffici/Enti interessati.
 
Art. 6 – Disposizioni di attuazione e derogatorie
1. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di irregolarità tributaria locale i competenti uffici predispongono sistemi di controllo delle autocertificazioni, anche a campione, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.
2. La presentazione di istanze o scia in assenza del requisito della regolarità tributaria locale, salva l’applicazione delle ulteriori misure sanzionatorie penali ed amministrative, soggiace alla sanzione prevista dall’art. 7 bis del Dlgs 267/2000.
 
Art. 7 – Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente atto si applicano a tutte le istanze e scia presentate a decorrere dalla data del xx/xx/xxxx.
2. Le disposizioni del presente atto si applicano a tutte le attività in essere, anche qualora abbiano presentato ottenuto autorizzazione, presentato scia o avviato a qualunque titolo l’attività, decorsi 30 giorni dalla data di cui al comma precedente.
3. Le disposizioni del presente atto, in attuazione diretta dell’art. 15-ter della L. 28 giugno 2019, n. 58 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019” prevalgono sulle disposizioni normative nazionali, regionali e locali in contrasto, anche se contenenti norme più favorevoli per l’interessato.
Elaborazione a cura di Simone Chiarelli

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