07/10/2019 – Conflitti tra norme eurounitarie e norme interne, tecniche giurisprudenziali di risoluzione, aporie teoriche di costruzione

Antonio Ruggeri
Conflitti tra norme eurounitarie e norme interne, tecniche giurisprudenziali di risoluzione, aporie teoriche di costruzione
SOMMARIO: 1. Lo scarto tra i principi fondamentali e le norme di organizzazione, le insufficienze delle tecniche di risoluzione delle antinomie tra diritto eurounitario e diritto interno, il bisogno di una disciplina legislativa dei conflitti. – 2. Disapplicazione ed annullamento quali tecniche usualmente viste come reciprocamente alternative, l’aporia teorica di costruzione riconducibile alla diversa qualifica delle antinomie tra norme dell’Unione e norme interne, ora facendosi luogo allo schema della irrilevanza per la definizione del caso ed ora a quello della invalidità, la stranezza costituita dal fatto che l’art. 11 cost. parrebbe allo stesso tempo richiedere la disapplicazione e l’annullamento delle norme interne incompatibili con norme sovranazionali. – 3. L’opportunità della previsione con legge del cumulo dei rimedi, sì da aversi tanto la disapplicazione quanto l’annullamento delle norme di diritto interno contrarie a norme eurounitarie. – 4. La conferma della naturale precedenza della pregiudizialità “comunitaria” sulla pregiudizialità costituzionale e gli effetti negativi che potrebbero aversi dandosi invece la precedenza alla seconda, specie per l’aspetto dei conflitti tra le Corti che potrebbero conseguire allo svolgimento del sindacato accentrato. – 5. Il vizio di partenza da cui si alimentano le aporie di costruzione di cui si ha riscontro al piano della soluzione delle antinomie: il difetto di una Europaklausel introdotta con fonte costituzionale e corredata dei suoi opportuni svolgimenti con legge comune. – 6. Un rapido confronto tra il rilievo assegnato alla Carta di NizzaStrasburgo e quello riconosciuto alla CEDU e le aporie teoriche al riguardo rilevabili nell’orientamento giurisprudenziale fin qui affermatosi. – 7. La necessità di un complessivo equilibrio di ordine istituzionale (tra legislatore e giudici come pure tra questi ultimi inter se) quale condizione indefettibile di un lineare avanzamento del processo d’integrazione sovranazionale e di un ottimale appagamento dei diritti, e l’ulteriore aporia costituita dalla sollecitazione rivolta dalla Consulta ai giudici comuni a disattendere il precetto dell’art. 11, sollevando questioni di “costituzionalità-eurounitarietà” inammissibili, in quanto riferite a norme-parametro dagli stessi giudici qualificate come self-executing.

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