07/09/2020 – Quesito: Somministrazione alcolici a minori anni 16 – adozione della sanzione accessoria a carico del pubblico esercizio.

Quesito: Somministrazione alcolici a minori anni 16 – adozione della sanzione accessoria a carico del pubblico esercizio.
da MICHELE PEZZULLO su 4 SETTEMBRE 2020  
 
Domanda: Gentile Com. te, vi chiediamo chiarimenti in merito alla procedura da adottare per la problematica che di seguito illustriamo.
Il Comando Carabinieri di …. ha comunicato di aver accertato che il titolare di pubblico esercizio tipo bar ha venduto ripetutamente, in giorni diversi e personalmente, bevande alcoliche, rientranti nell’alveo dei superalcolici, a più persone minori degli anni 16, e per tale motivo l’azione è da ritenersi reiterata e con recidiva. Per tale violazione, il titolare del bar è stato denunciato all’A. G. per violazione dell’art. 689 del codice penale.
Gli stessi militari ci hanno inviato gli atti chiedendo di applicare la prescritta sanzione accessoria.
Le chiediamo, pertanto, se applicare la sospensione dell’attività per la violazione della Legge 125/2001 in ordine alla somministrazione di alcolici ai minori, ovvero invocare le sanzioni disposte dall’art. 10 del Tulps, configurandosi, a nostro avviso, abuso della autorizzazione alla somministrazione.
Chiediamo, infine, se tale ordinanza deve essere firmata dal Sindaco o dal Dirigente del Suap.
Ringraziamo e inviamo cordiali saluti.
SUAP Comune di … (Provincia di Avellino)
 
Risposta:  In premessa è necessario esaminare la normativa vigente sul tema del quesito, sia la legge 125/01 sia l’art. 689 C. P.
L’art. 14 ter della Legge 125/01, commi 1 e 2, modificato dalla D.L. 14/2017, (convertito con modifiche dalla legge 48 del 18/04/2017) stabilisce che:
  1. Chiunque vende o somministra bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
  2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.000 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.
Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.000 con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi».
​L’art 689 del C. P,invece, dispone che:
  1. L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.
  2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
  3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 25.000 con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Orbene, esaminando il testo del quesito, si rileva che il titolare del pubblico esercizio è stato denunciato all’A. G., perché in violazione dell’art. 689 C. P. aveva più volte somministrato bevande alcoliche a minori degli anni 16, rendendosi anche colpevole di condotta reiterata, in violazione del terzo comma del citato art. 689.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene che il titolare del pubblico esercizio non possa essere sanzionato ai sensi dell’art. 14 ter della legge 125/01, e successive modifiche, perché quest’ultima punisce la somministrazione a ragazzi minori degli anni 18, ma di età superiore ai 16.
Viceversa, la violazione in parola, rientra nella sfera giuridica della violazione dell’art. 689 C. P. con denunci all’Autorità Giudiziaria
Ciò posto, per conseguenza, rilevata anche la violazione del comma 3 dello stesso art. 689 per la continuazione della condotta illecita, codesto Suap dovrà disporre la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per tre mesi con l’adozione della relativa ordinanza, motivandola con il fatto che “il titolare ha somministrato alcolici a minori degli anni 16, reiterando tale illecito comportamento”.
E’ del tutto evidente, quindi, che per le motivazioni innanzi evidenziate non può essere disposta la chiusura dell’esercizio da 15 giorni a tre mesi perchè, ai sensi del comma 2, dell’art. 14 ter della Legge 125/01, tale sanzione si applica nel caso di somministrazione a minori degli anni 18, ma superiori ai 16.
Si precisa, altresì, che non trova accoglimento l’ipotesi della adozione del provvedimento ex art. 10 del tulps in quanto, nel comportamento illecito, non vi è stato alcun abuso dell’autorizzazione alla somministrazione, ma una violazione del codice penale.
Si conclude, precisando che l’ordinanza da adottare deve essere firmata dal Dirigente o Responsabile del Suap, trattandosi di un mero atto di gestione.
C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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