07/09/2020 – Principio di conservazione del bando di gara (art.30 D.LGS. n. 50/2016)

Principio di conservazione del bando di gara (art.30 D.LGS. n. 50/2016)
04.09.2020 REDAZIONE
 
La sentenza appellata si mostra, secondo il Collegio, del tutto condivisibile, anzitutto, lì dove reputa che l’art. 2.1 del capitolato speciale debba interpretarsi attribuendo alla congiunzione “ovvero” una valenza esplicativa e non disgiuntiva, come preteso dall’aggiudicataria e dell’A.U.S.L.: detta valenza, infatti, discende in particolare da quanto osserva il T.A.R. circa l’esigenza di evitare un contrasto tra l’art. 2.1 cit. e l’art. 1 della scheda tecnica relativa al lotto n. 21. Un tale contrasto scaturirebbe, invero, dall’interpretazione della congiunzione “ovvero” come disgiuntiva, perché porterebbe ad affermare che, per i sistemi oggetto del lotto n. 21, mentre il capitolato prevede in alternativa due requisiti (cioè l’essere il sistema offerto un prodotto di ultima generazione, oppure l’essere esso l’ultimo modello immesso sul mercato), la scheda tecnica ne contempla uno solo (essendo sufficiente che quello offerto sia un sistema di ultima generazione).

Il contrasto ora illustrato – osserva giustamente il T.A.R. – non potrebbe che essere composto in base al principio di specialità e, quindi, facendo esclusiva applicazione, per il lotto n. 21, della disciplina per esso approntata dalla relativa scheda tecnica. Così agendo, però, l’operazione si risolverebbe in un’interpretazione soppressiva dell’art. 2.1 del capitolato speciale d’appalto relativamente al lotto n. 21, la quale si presenta viziata sotto almeno un duplice profilo.

Da un lato, infatti, insorge un problema di uniformità di disciplina rispetto agli altri lotti dell’appalto, ai quali, non sussistendo analoga interpretazione soppressiva, continuerebbe ad applicarsi il citato art. 2.1.

Dall’altro lato – e soprattutto – la soluzione ermeneutica “soppressiva” ora indicata contrasta con il principio di conservazione degli atti giuridici, previsto quale criterio di interpretazione dei contratti dall’art. 1367 c.c. e pacificamente applicabile anche agli atti e provvedimenti amministrativi, inclusi gli atti delle gare pubbliche (C.d.S., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4991 e 10 dicembre 2013, n. 5917; Sez. V, 13 marzo 2014, n. 1177): ed invero, il principio di conservazione, sancito anche a livello di normazione amministrativa dall’art. 21-nonies, comma 2, della l. n. 241/1990, costituisce espressione del principio di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della stessa l. n. 241 (C.d.S., Sez. III, 10 luglio 2015, n. 3488).

[rif. art. 30 d.lgs. n. 50/2016]
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