07/09/2020 – L’Imu è dovuta da chi occupa l’immobile

Possesso abusivo, decisione Ctp Roma sul caso Fisichella
L’Imu è dovuta da chi occupa l’immobile
di Emilio de Santis

Possesso abusivo dell’immobile, l’Imu è dovuta da chi lo occupa. Il solo titolo del diritto di proprietà non è il presupposto atto a soddisfare la debenza dell’imposta, quando il proprietario dimostri di essere stato spossessato dell’effettiva disponibilità dell’immobile. Nel caso deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (sentenza numero 5294 del 2020), il noto pilota automobilistico Giancarlo Fisichella aveva proposto ricorso contro il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione dell’istanza, al comune di Formello, di rimborso Imu per gli anni dal 2012 al 2017, e la Commissione tributaria provinciale lo ha accolto.

 
La richiesta
Già nella richiesta di rimborso lo sportivo aveva sostenuto il suo buon diritto alla restituzione dell’imposta versata per quegli anni a seguito dell’occupazione abusiva della villa di cui era proprietario sito a Formello (Rm), località Castel de’ Ceveri.
Tale situazione era stata da lui comprovata nel corso di un giudizio presso il tribunale di Tivoli (e tutt’ora pendente alla Corte di appello di Roma), nel quale aveva sostenuto la indebita occupazione di tale immobile da parte di un terzo soggetto che, nella sua resistenza alla pretesa dell’attore, non aveva contestato tale circostanza, «deducendo di occupare l’immobile perché promessogli in vendita dall’attore con contratto verbale; di aver versato parte del prezzo; di aver provveduto a lavori».
 
La giurisprudenza
Orbene secondo consolidata giurisprudenza di legittimità perché esista la conservazione del possesso «solo animo» è necessario che il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con il bene ad libitum «con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un’obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non risulta sufficiente per la conservazione del possesso stesso, che si perde nel momento stesso nel quale sia venuta meno l’effettiva disponibilità del bene (si leggano Cass. n. 9226/2005; Cass. n. 1723/20 16)».
 
La dimostrazione
Quindi i giudici del primo grado hanno ritenuto che Fisichella abbia ampiamente dimostrato che egli sia stato privato della materiale disponibilità del bene, perché risultante per tabulas dalla natura della domanda giudiziale da lui proposta e dalla difesa della controparte. Infatti dalla sentenza del tribunale di Tivoli n. 471/2015 «emerge con chiarezza che l’unico titolare per gli anni 2012-2017 di una forma di possesso esclusivo sul bene in relazione al quale il Fisichella ha versato l’Imu della quale richiede la restituzione risulta essere M.P., che, vantando un titolo di possesso sul bene, ha sostanzialmente affermato la propria qualità di soggetto passivo dell’Imu stessa, di guisa che il Comune di Formello dovrebbe ben attivarsi nei suoi confronti per esigere il tributo del quale si discute».

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