07/09/2020 – La ricostruzione su ruderi o su edificio demolito costituisce “nuova opera”

La ricostruzione su ruderi o su edificio demolito costituisce “nuova opera”
(Massimo Asaro)
 
Le nozioni di “risanamento conservativo” e di “ristrutturazione edilizia” (DPR n. 380/2001 e smi), riguardano interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, dunque postulano necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare o risanare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura; di conseguenza, la ricostruzione su ruderi o su di un edificio già da tempo demolito costituisce “nuova opera” (v. anche Cons. Stato, Sez. IV, sent. 17/09/2019 n. 6188).
Può attuarsi un intervento classificabile quale “ristrutturazione” edilizia (consistente in demolizione e ricostruzione) quando esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione. Invece, quando sussista un organismo edilizio dotato di sole mura perimetrali ma privo di copertura, gli interventi non possono essere classificati come interventi di restauro e risanamento conservativo né di ristrutturazione, ma come “nuova costruzione”, in ragione della mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare (v. anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24/10/2018 n. 6048).
Con la ristrutturazione edilizia si possono effettuare interventi parzialmente additivi e modificativi rispetto al precedente assetto dell’edificio invece con il (mero) “restauro” si possono effettuare opere che non comportano l’alterazione delle caratteristiche edilizie dell’immobile da restaurare, e quindi rispettando gli elementi formali e strutturali dello stesso (v. anche Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13/12/2013 n. 6005).
Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e smi, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma (dimensioni e caratteristiche morfologiche) dell’edificio preesistente. Quest’ultima deve perciò essere nota, altrimenti si tratta di nuova opera.
I ruderi, privi di copertura o di strutture orizzontali, sono da considerarsi “area non edificata” (v. anche Cons. Stato, Sez. V, sent. 15/03/2016 n. 1025).

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