Con circolare prot. n. 16015 del 30 maggio 2022, il Ministero dell’Interno riepiloga tutte le novità sugli incarichi in sedi superiori del segretario di fascia C, sulle convenzioni di segreteria e sui vicesegretari
Il DL Sostegni-Ter (4/2022) ha previsto – per supportare gli enti locali per l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR – a decorrere dall’anno 2022 e per la durata del medesimo Piano, che le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate “per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente“.
Nella circolare si evidenzia che:
- i segretari neoassunti iscritti nella fascia C possono, per un periodo massimo di 6 mesi prolungabile a 1 anno, essere chiamati a svolgere la loro attività in Comuni fino a 5.000 abitanti, in luogo del tetto ordinario di prestare servizio in municipi fino a 3.000 abitanti;
- nel calcolo della popolazione delle segreterie convenzionate si deve tornare ad assumere la somma degli abitanti dei Comuni e non più quella del solo ente capofila;
- nei Comuni fino a 5.000 abitanti che non trovano il segretario comunale, detto incarico può essere affidato fino a un massimo di 2 anni al vicesegretario che sia funzionario a tempo indeterminato di un ente locale.
Lo stesso decreto contiene peraltro alcune modifiche normative nelle procedure concorsuali e, ferma restando la durata complessiva di 8 mesi del corso di formazione finalizzato all’iscrizione all’Albo:
- è stata rimodulata la sua articolazione interna, incrementando da due a quattro mesi il periodo di tirocinio pratico e riducendo, corrispondentemente, quello di formazione;
- è stata elevata dal 30% al 50% la quota dei posti del concorso pubblico che possono essere riservati in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in possesso di predeterminati requisiti.