07/06/2022 – Le conclusioni dell’Avvocato Generale M.Campos Sanchez – Bordona, 12 maggio 2022, n. C-54/21, sui limiti della riservatezza delle informazioni comunicate dagli offerenti.

Avvocato Generale M.Campos Sanchez – Bordona, 12/5/2022 n. C-54/21

Sui limiti della riservatezza delle informazioni comunicate dagli offerenti, insieme alle loro offerte, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

“L’articolo 21 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che:

– L’amministrazione aggiudicatrice non è vincolata dalla semplice affermazione di un operatore economico secondo cui le informazioni trasmesse nella sua offerta sarebbero riservate.

– Uno Stato membro può limitare la riservatezza ai segreti commerciali, a condizione che il diritto dell’Unione sia rispettato e che le informazioni divulgate non rientranti in tale nozione non possano essere utilizzate per pregiudicare i legittimi interessi di un determinato operatore economico o per falsare la concorrenza leale tra tali operatori.

– L’amministrazione aggiudicatrice alla quale un operatore economico ha presentato una richiesta di informazioni considerate riservate deve valutare in modo dettagliato e motivato se sia indispensabile privilegiare il diritto di tale operatore alla protezione delle sue informazioni rispetto al diritto dei concorrenti di ottenere informazioni al fine, eventualmente, di impugnare la decisione di aggiudicazione dell’appalto”

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