07/05/2020 – Libertà di religione: è discriminatorio il no del Comune di Verona alla pubblica affissione di manifesti di propaganda atea

Libertà di religione: è discriminatorio il no del Comune di Verona alla pubblica affissione di manifesti di propaganda atea
In tema di libertà di religione: 1) ai sensi degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, dai quali si desume l’esistenza nell’ordinamento del “principio supremo di laicità” dello Stato, nonché ai sensi dell’art. 10 CDFUE e dell’art. 9 CEDU, dev’essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, e anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente; 2) dal riconoscimento del diritto di “libertà di coscienza” anche agli atei o agnostici discende il diritto di questi ultimi di farne propaganda nelle forme che ritengano più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell’art. 19 Cost.; 3) il diritto di propaganda e di diffusione del proprio credo religioso non deve tradursi nel vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto a effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione, denegandole solo quando si traducano in un’aggressione o in una denigrazione della diversa fede da altri professata; 4) il principio della parità di trattamento, sancito dagli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, e la sua violazione integra la discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall’autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata (fattispecie riguardante il rifiuto opposto dal Comune di Verona ad una richiesta di pubblica affissione di manifesti di propaganda atea).

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