07/05/2020 – Le disposizioni della Legge 27/2020 che condizionano lo svolgimento di alcune operazioni di interesse per l’attività svolta dalla Polizia Locale

Le disposizioni della Legge 27/2020 che condizionano lo svolgimento di alcune operazioni di interesse per l’attività svolta dalla Polizia Locale
di Roberto Rossetti – Funzionario di Polizia Locale
 
La L. 24 aprile 2020, n. 27, ha convertito con modificazioni il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e contiene alcune norme di interesse per l’attività svolta dalla Polizia Locale. La disposizione è stata pubblicata sulla G.U. S.O. n. 16/L del 29 aprile 2020, con anche il testo del decreto coordinato con la legge di conversione.
L’art. 68, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, ha sospeso i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento di entrate tributarie e non tributaria, emesse dagli agenti della riscossione; le disposizioni predette si applicano, tra l’altro, anche alle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; in sede di conversione è stato aggiunto il comma 2-bis, che estende gli effetti fin dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche o giuridiche aventi sedi nelle prime “zone rosse” (Codogno e Vò).
Con l’art. 83, in materia di contrasto dell’emergenza nella giustizia civile, penale, tributaria e militare, sono state rinviate d’ufficio le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo 2020 a data successiva al 15 aprile 2020. In sede di conversione sono stati aggiunti, in particolare:
– il comma 3-bis, che impone la sospensione del termine di prescrizione sino alla data dell’udienza di trattazione dei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e pervenuti nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020;
– il comma 12-bis, il quale prevede che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto;
– il comma 12-quater, per prevedere che nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il pubblico ministero e il giudice, nel corso delle indagini preliminari, possono avvalersi di collegamenti da remoto, in particolare per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica può compromettere le esigenze di contenimento della diffusione del virus; la partecipazione delle persone sottoposte a misure di restrizione della libertà è assicurata in videoconferenza, mentre le persone chiamate a partecipare sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. e partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione;
– il comma 20-ter, prevede che fino alla cessazione delle misure emergenziali di distanziamento sociale, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, con una copia di un documento di identità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.
Con l’art. 92, “Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone”, è stata autorizzata la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli artt. 75 e 78D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) ovvero alle attività di revisione di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo fino al 31 ottobre 2020; in sede di conversione è stato aggiunto il comma 4-bis, con il quale i committenti non possono decurtare i compensi per le aziende che erogano servizi di trasporto pubblico in ragione delle minori percorrenze effettuate dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Con l’art. 103, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, si prevede di non tenere conto del periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, ai fini del conteggio dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio, compresi i provvedimenti disciplinati iniziati nel pubblico impiego pendenti o iniziati successivamente al 23 febbraio 2020 (detta sospensione non si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali); in sede di conversione sono stati aggiunti, in particolare:
– il comma 1-bis, con il quale si estende il periodo di sospensione ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali;
– il comma 2, è stato modificato prevedendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (detto termine si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate);
– i commi 2-bis e 2-ter, estendono, allo stesso modo, Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, nonché i termini relativi all’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura contenuti nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020;
– il comma 2-quater. prevede che i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020 e sono prorogati fino alla medesima data anche i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, le autorizzazioni, i documenti di viaggio, la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare e per lavoro per casi particolari (ricerca, blue card, ecc.).
L’art. 104, rubricato “Proroga della validità dei documenti di riconoscimento”, nel quale è previsto che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. (per l’espatrio la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento).
L’art. 108, rubricato “Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale”, ove al comma 1, prevede nuove modalità operative per procedere alla notificazione a mezzo posta, di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e all’art. 201 del C.d.S., per le quali gli operatori postali, in luogo di raccogliere la firma del destinatario, attestano direttamente la modalità di recapito.
In sede di conversione è stato aggiunto il comma 1-bis, il quale precisa che gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma da parte di chi riceve il plico oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso; il ritiro avviene come attestato nell’avviso di ricevimento e la compiuta. giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.
Al comma 2, rimane invariata la previsione che la somma per il pagamento in misura ridotta delle violazioni alle norme del C.d.S., di cui all’art. 202, comma 2, fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30%, se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (con possibilità di ulteriore estensione con D.P.C.M. qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive).
Vengono confermate anche le previsioni di cui all’art. 115, in materia di straordinario della Polizia Locale, per effetto del quale, per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio (fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio) e presso il Ministero dell’interno è istituito per l’anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario il cui riparto è stato già attuato (in proporzione alla popolazione residente ed al numero delle persone contagiate) e le relative somme sono già state versate agli enti.
Si segnala che l’art. 125, in materia di proroga dei termini nel settore assicurativo, in di conversione ha visto modificato il comma 2, per effetto del quale. per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza (già previsto in quindi ci giorni dalla scadenza dall’art. 170-bis, comma 1, del codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) è prorogato di ulteriori quindici giorni.

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