07/05/2020 – Assenteisti tenuti a risarcire il danno all’immagine della Pa solo se licenziati

Assenteisti tenuti a risarcire il danno all’immagine della Pa solo se licenziati
di Domenico Irollo
L’azione di responsabilità per danno erariale all’immagine della Pa, intentata dalla Procura contabile in forza della previsione speciale dell’articolo 55-quater del Dlgs 165/2001 nei confronti dei dipendenti pubblici sorpresi ad attestare falsamente la propria presenza in servizio, è inammissibile se attivata quando i termini fissati dal comma 3-quater sono già spirati, trattandosi di scadenze perentorie. Stesso discorso in tutti i casi in cui la parallela trafila disciplinare si concluda senza l’adozione di un valido provvedimento di licenziamento. Lo ha statuito la Corte dei conti della Lombardia con le sentenze “gemelle” n. 53, 54, 55 e 58/2020.
Il caso

La faccenda ha visto coinvolti diversi dipendenti dell’Agenzia delle Dogane di Milano protagonisti di numerosi episodi di falsa attestazione della presenza in servizio, scoperti grazie a una serie di controlli all’ingresso e all’uscita del personale tramite l’utilizzo di telecamere. Tutti e quattro i dipendenti erano stati in un primo momento licenziati, salvo essere più tardi riammessi in servizio dopo aver scontato la più mite sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi. I fatti venivano, nel contempo, segnalati alla Procura contabile che si azionava ai fini della risarcibilità del danno reputazionale provocato dai quattro assenteisti all’amministrazione.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto