06/12/2016 – Le più recenti indicazioni dell’Aran

“La contrattazione decentrata non può né ridurre né aumentare la misura dei compensi che è fissata direttamente dal contratto nazionale. Il tetto massimo dei rapporti di lavoro in part time è fissato dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel 25% dei posti a tempo pieno previsti per ogni categoria. Il cumulo delle indennità è possibile solamente se si dimostra che le motivazioni per la percezione delle stesse sono tra loro diversificate. Il buono pasto può essere erogato anche nel caso di prestazione che si svolge in modo ordinario nel pomeriggio se il lavoro straordinario viene svolto nelle ore antimeridiane. La indennità di 125.000 lire prevista per i dipendenti dalla prima alla quarta qualifica funzionale dal CCNL del 16.7.1996 deve essere finanziata dal bilancio dell’ente. I compensi che possono essere erogati ai titolari di posizione organizzativa in aggiunta alle indennità di posizione e di risultato sono solamente quelli individuati dalla contrattazione nazionale. Le ferie devono essere riproporzionate in relazione ai periodi di congedo di cui i dipendenti hanno fruito. I permessi possono essere cumulati solamente nei casi previsti dai contratti nazionali. Le ferie non godute da parte dei dipendenti a tempo determinate non possono essere godute dallo stesso dipendente che stabilisca un nuovo rapporto di lavoro subordinato con lo stesso ente. Sono queste alcune delle indicazioni di maggiore rilievo dettate di recente dall’Aran in risposta ai quesiti posti da amministrazioni del comparto regioni ed autonomie locali. “

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