06/11/2019 – Danno erariale, la definizione agevolata non esclude l’obbligo di restituzione delle somme all’ente

Danno erariale, la definizione agevolata non esclude l’obbligo di restituzione delle somme all’ente
di Andrea Alberto Moramarco
Il dirigente che ha percepito indebitamente delle somme oltre la propria indennità personale è tenuto a restituirle in toto all’ente di appartenenza. La circostanza che costui abbia optato per la definizione agevolata in sede di giudizio per responsabilità erariale non esclude la legittimità dell’azione civile dell’ente diretta al recupero di quanto percepito in eccesso. Lo si desume dalla sentenza della Sezione lavoro della Cassazione n. 28436, depositata ieri, secondo la quale la definizione agevolata non può costituire una ragione per consolidare i benefici creati in modo illegittimo.
I fatti

Protagonista della vicenda è il dirigente di un Comune marchigiano al quale veniva attribuita con decreto sindacale la direzione generale dell’ente. Di fatto, il dirigente aveva indebitamente incassato per questo nuovo ruolo apicale delle somme, pari a poco più di 30mila euro, che andavano oltre la sua indennità personale. Nei suoi confronti, pertanto, si apriva sia un procedimento contabile che un giudizio civile volto al recupero dell’indebito percepito. Il primo si è concluso con una definizione agevolata e il pagamento del 20% del danno erariale stimato (articolo 1, comma 231, legge 266/2005 – finanziaria 2006); il secondo andava avanti nei diversi gradi di giudizio con la condanna del dirigente alla ripetizione nelle casse del Comune di quanto percepito in eccesso.

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