06/11/2018 – il CCDI 2018 è da stipulare entro l’anno perché, intervenendo in applicazione del nuovo CCNL 21 maggio 2018, deve regolare tutte materie nuove…, in assenza di qualsiasi disposizione transitoria.

Il CCDI 2018 è da stipulare entro l’anno perché, intervenendo in applicazione del nuovo CCNL 21 maggio 2018, deve regolare tutte materie nuove (a partire dai criteri di utilizzo delle risorse del fondo e dai nuovi o modificati trattamenti indennitari), in assenza di qualsiasi disposizione transitoria.

di Daniela Scipioni, funzionario Risorse Umane Comune di Rovigo

“Il contributo del dr. Oliveri riportato in data 1 novembre 2018 sul portale dell’Associazione Vighenzi, dal titolo : 01/11/2018 – Possibile stipulare il contratto decentrato in ritardo ed erogare la produttività se c’è il sistema di valutazione permanente e gli obiettivi sono assegnati a inizio anno, commenta e approfondisce il significato del parere della Sezione della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 29/2018. In estrema sintesi la firma del CCDI oltre l’anno di riferimento (che si riferisca cioè all’anno precedente) costituisce un valido titolo giuridico per le varie erogazioni solo se non ha un carattere innovativo delle regole poste a base di dette erogazioni, non cambiando dette regole e criteri (in ciò si conferma il contestato ma da sempre esistente principio di ultravigenza dei precedenti CCDI). Il contratto tardivo (oltre l’anno) è legittimo solo se meramente “ricognitivo” e confermativo dei CCDI precedenti. In caso contrario, se ha carattere innovativo (con effetto che si pretenda retroattivo all’anno precedente), non può costituire un valido titolo giuridico (è quindi illegittimo e rende illegittime le relative erogazioni).

E’ proprio la circostanza che si verifica in questo specifico “anno zero”, cioè il 2018, essendo in vigore dal 21 maggio 2018, ed incontrovertibilmente già per e dal 2018, un nuovo CCNL che cambia le regole su tutto, a partire dalle materie che devono essere regolate in sede decentrata (tutte e proprio quelle individuate dal CCNL e nell’ambito del quadro regolativo specifico di tale CCNL e delle parti che esso espressamente demanda alla contrattazione decentrata). La stagione negoziale 2018 è chiamata a regolare le nuove regole e deve dunque farlo entro il 2018 (per costituire una valida obbligazione giuridica e un valido titolo per i trattamenti economici erogati e da erogare nel corso e a valere sul fondo 2018). Basta leggere gli articoli 7, 67, 68 e 69 che si riferiscono a criteri di utilizzo delle risorse e a trattamenti economici già vigenti nel 2018.”

QUI l’articolo completo

 

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