06/09/2019 – Mancata rilevazione dell’illegittimità della delibera e mancata dissociazione Il segretario comunale risponde due volte

Mancata rilevazione dell’illegittimità della delibera e mancata dissociazione – Il segretario comunale risponde due volte

di Luigi Oliveri
Il segretario comunale risponde della mancata rilevazione dell’illegittimità delle deliberazioni e, insieme, della mancata espressa dissociazione (motivata) dalla decisione della giunta.
La sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Calabria 27 maggio 2019, n. 185, evidenzia una volta di più l’erroneità dell’impostazione, seguita anche dalla Corte costituzionale con la criticabile sentenza 23/2019 ai sensi della quale lo spoil system dei segretari non violerebbe la Costituzione, secondo cui il segretario è da vedere anche, se non soprattutto, come un manager che fa da snodo tra politica e gestione sulla base di un rapporto fiduciario con gli organi di governo, coi quali almeno indirettamente collabora nella stessa determinazione dell’indirizzo politico.
Questo stretto rapporto fiduciario potrebbe ipotizzarsi laddove la legge realmente, cosa che non è, attribuisse al segretario funzioni propositive dell’indirizzo politico e, soprattutto, se al segretario non fosse richiesta un’obbligatoria terzietà connessa alle proprie irrinunciabili funzioni di controllo.
Nel caso esaminato dalla magistratura contabile, un comune aveva assegnato ad alcuni cittadini veri e propri incarichi di lavoro, simulati da prestazioni di servizi in via d’urgenza, senza impegno di spesa e senza nessuna pur minima procedura pubblica selettiva, in risposta a vecchi e platealmente illegittimi schemi di «clientela».
La Corte dei conti, oltre a evidenziare la responsabilità erariale del sindaco e degli assessori, ha ritenuto di estendere tale responsabilità anche al responsabile di servizio e al segretario comunale.
In quanto al danno imputabile al responsabile di servizio, posto al vertice della struttura amministrativa, esso discende dall’espressione del parere di regolarità tecnica, che nel caso di specie è stato favorevole. Il parere di regolarità tecnica, spiega la Corte dei conti, «non si limita a verificare l’attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l’insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa». Né l’adozione del provvedimento da parte dell’organo di governo «copre politicamente», come in troppi erroneamente ritengono, scelte gestionali erronee.
In quanto al segretario comunale, la Corte aderisce all’orientamento consolidato secondo il quale l’abolizione del parere di legittimità disposto dalla riforma Bassanini, «ben lungi dall’evidenziare una sottrazione del segretario in questione alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmente espresso su atti della giunta o del consiglio, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni», che riguardano la programmazione, il coordinamento dei responsabili, l’esercizio del controllo di regolarità amministrativo/contabile.
Anche il segretario non può ritenere che la decisione adottata dall’organo di governo costituisca un inesistente «ombrello politico» alle responsabilità. La sentenza spiega che il segretario era chiamato a «svolgere la sua funzione di garante del diritto ponendo in evidenza le gravi violazioni di legge che, con l’approvazione delle delibere di riconoscimento, si stavano effettuando, e, nell’ipotesi in cui gli assessori avessero comunque deciso di deliberare il riconoscimento, avrebbe dovuto esigere la verbalizzazione della sua opposizione».
Ma, è evidente che se la funzione essenziale del segretario resta quella della garanzia della correttezza dell’operato amministrativo, da presidiare fino addirittura ad esprimersi l’obbligo di formalizzare nel verbale la propria opposizione ad una scelta dell’organo di governo, tale che in mancanza di ciò scatti la responsabilità erariale, allora il segretario non può e non deve essere visto come un soggetto che collabora fiduciariamente all’espressione dell’indirizzo politico.
Se il segretario comunale ha il dovere di formalizzare addirittura una sua opposizione ad una decisione dell’organo politico, pena responsabilità erariale, non può contemporaneamente anche vestire il cappello di soggetto «di fiducia», chiamato a definire un indirizzo politico, da quale obbligatoriamente dissociarsi.
La sentenza della sezione Puglia rivela per l’ennesima volta la necessità di rivedere dal fondo la normativa relativa allo status dei segretari comunali ed abbandonare l’impossibile ed incoerente via dello spoil system.

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