06/07/2018 – Illegittima la delibera che approva il rendiconto della gestione in violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione

Illegittima la delibera che approva il rendiconto della gestione in violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

Si pone all’attenzione dei responsabili finanziari la sentenza 21 giugno 2018, n. 3814, pronunciata dal Consiglio di Stato-sez. V, in tema di illegittimità della delibera di approvazione del bilancio consuntivo a causa del (significativo) ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione; la decisione, in particolare, conferma l’operato del giudice di prime cure ( T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 6 dicembre 2017, n. 1900).

Al riguardo, giova ricordare che l’art. 227 TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), dispone che: i) il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione; ii) la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.

Nel caso di specie, la violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione contabile è pacifica: essa è stata resa disponibile ai consiglieri comunali in data 5 giugno 2017, soltanto due giorni prima della seduta consiliare del 7 giugno 2017 che ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016; ciò, altresì, in palese violazione della norma del regolamento comunale di contabilità, che ribadisce ulteriormente che almeno venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono posti a disposizione dei consiglieri, con deposito presso la segreteria dell’ente: a) la proposta di deliberazione; b) lo schema di rendiconto; c) la relazione al rendiconto di cui all’art. 231 TUEL approvata dalla Giunta; d) la relazione dell’organo di revisione.

In altri termini: il deposito del documento è avvenuto senza il rispetto del citato termine e ledendo, quindi, la possibilità per i ricorrenti (consiglieri di minoranza) di esercitare le proprie prerogative assembleari ed intervenire alla discussione, impedendo cioè una deliberazione consapevole.

Secondo il giudice amministrativo, anche di secondo grado, il tardivo deposito della relazione dell’organo di revisione costituisce violazione di carattere sostanziale e non formale, in quanto impedisce ai consiglieri comunali di esercitare in maniera completa il proprio mandato elettorale; ciò, a maggior ragione, in considerazione del ruolo anche sostanziale che l’art. 39 dello Statuto comunale assegna alla relazione dell’organo di revisione, che contiene, fra l’altro, “rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”. Un siffatto comportamento determina, pertanto, un grave vulnus alle prerogative dei consiglieri ricorrenti, avendo subito una preclusione all’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito a causa dell’inosservanza del termine per il deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare intorno all’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria del Comune.

La sopraindicata violazione, per il Consiglio di Stato, comporta l’annullamento della delibera in via giurisdizionale; ciò, alla luce del consolidato orientamento del giudice amministrativo secondo il quale:

– i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’amministrazione d’appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive;

– l’impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in un’automatica lesione dello ius ad officium;

– la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare; b) violazione dell’ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito;

– il componente dell’organo collegiale decade dalla possibilità d’impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera; ciò, in quanto la partecipazione attiva alla seduta e la votazione favorevole all’approvazione della delibera, comporta l’imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, con conseguente acquiescenza al provvedimento (la circostanza che i consiglieri comunali ricorrenti, preso atto del mancato deposito nel termine di legge della relazione dell’organo di revisione, abbiano deciso di allontanarsi della seduta, senza manifestare il proprio dissenso o chiedere il differimento della seduta, non ha alcuna rilevanza: la scelta di allontanarsi, in quanto determinata proprio dalla violazione contestata, non può, infatti, influire negativamente sulla sussistenza della legittimazione al ricorso, né può determinare una forma d’acquiescenza al provvedimento).

Per le suesposte ragioni il giudice amministrativo, accogliendo l’istanza di alcuni consiglieri del comune, ha annullato la delibera consiliare di approvazione del rendiconto della gestione, riscontrando la violazione dell’art. 227, comma 2, TUEL, in quanto la relazione dell’organo di revisione non è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare nel rispetto del prescritto termine non inferiore a venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto: in altre parole, va confermata la sentenza dei giudici di prime cure e l’appello del Comune è respinto.

Cons. di Stato, Sez. V, 21 giugno 2018, n. 3814

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