06/05/2017 – Le assunzioni

LE ASSUNZIONI

di Arturo Bianco

Con le disposizioni dettate dal DL n. 50/2017 e dalla legge di conversione del DL n. 14/2017, legge n. 48/2017, sono aumentate le capacità assunzionali a tempo indeterminato degli enti locali e delle regioni e sono consentite, al di là dello specifico tetto di spesa, le assunzioni flessibili finanziate da sponsorizzazioni. Siamo in presenza della ennesima modifica delle regole dettate per le assunzioni di personale, cosa che sicuramente deve essere giudicata negativamente, visto che di fatto inibisce la possibilità di dare corso ad una stabile programmazione del fabbisogno. Ma in questo caso non si può mancare di sottolineare che si limitano le pesanti restrizioni esistenti. Non si può mancare di sottolineare che la sovrapposizione delle disposizioni, che spesso non sono tra di loro coordinate, solleva numerosi dubbi applicativi.

LE CONDIZIONI

In premessa si deve ricordare che le amministrazioni devono rispettare i vincoli dettati legislatore come condizione per la effettuazione di nuove assunzioni, cioè: trasmissione entro il 31 marzo della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio nell’anno precedente (generalmente si ritiene che dell’anno in corso allo stato delle previsioni occorra rispettare questo vincolo), rispetto del tetto di spesa del personale, rispetto dei termini di approvazione del bilancio, del conto consuntivo e della trasmissione delle informazioni sui conti consolidati, attivazione della certificazione telematica dei crediti, attestazione dell’assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza, adozione del piano delle azioni positive, copertura di un posto vacante in dotazione organica, rideterminazione della dotazione organica nell’ultimo triennio, inserimento nella programmazione del fabbisogno del personale, attestazione della assenza di vincitori da assumere e di idonei per lo stesso profilo. Si ritiene che la sanzione del divieto di effettuare assunzioni in caso di mancata adozione del piano delle performance non si applichi a regioni ed enti locali.

Ed ancora, si devono ricordare in premessa due ulteriori elementi: le capacità assunzionali, così come le spese per le assunzioni, devono essere sempre valutate su base annua; la mobilità in entrata di personale proveniente da amministrazioni che hanno vincoli alle assunzioni non riduce la capacità assunzionale (così come i risparmi derivanti dalla mobilità in uscita diretta ad enti che hanno vincoli alle assunzioni non aumenta le capacità assunzionali).

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO PER IL 2017

Ai comuni fino a 1000 abitanti è consentito assumere dipendenti a tempo indeterminato nel tetto delle cessazioni dell’anno precedente. In molte letture è consentito, in alternativa, effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto di spesa dei cessati.

Alle unioni dei comuni ed alle comunità montane è consentito assumere dipendenti a tempo indeterminato nel tetto delle cessazioni dell’anno precedente ovvero, in alternativa, effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto di spesa dei cessati.

I comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le unioni dei comuni e le comunità montane possono utilizzare le cessazioni che sono intervenute dal 2007 in poi e che non sono state utilizzate per finanziare nuove assunzioni.

I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (senza la limitazione prevista dal comma 228 della legge n. 208/2015 e smi per gli enti fino a 10.000 abitanti) possono effettuare nel 2017 assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 75% della spesa dei cessati nel 2016. Occorre che le amministrazioni dimostrino il rispetto del rapporto dipendenti/popolazione definito dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 per il triennio 2017/2019 per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione superiore a quello previsto da tale Decreto, nonché nelle regioni, le capacità assunzionali sono fissate nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente.

Occorre ricordare che il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati da tale decreto è il seguente (tra parentesi quello previsto per il triennio 2014/2016):

• Fino a 499 abitanti 1/59 (1/78)

• Da 500 a 999 abitanti 1/106 (1/103)

• Da 1.000 a 1.999 abitanti 1/128 (1/123)

• Da 2.000 a 2.999 abitanti 1/142 (1/137)

• Da 3.000 a 4.999 abitanti 1/150 (1/143)

• Da 5.000 a 9.999 abitanti 1/159 (1/151)

• Da 10.000 a 19.999 abitanti 1/158 (1/145)

• Da 20.000 a 59.999 abitanti 1/146 (1/133)

• Da 60.000 a 99.999 abitanti 1/126 (1/117)

• Da 100.000 a 249.999 abitanti 1/116 (1/107)

• Da 250.000 a 499.999 abitanti 1/89 (1/79)

• Oltre 500.000 abitanti 1/84 (1/75)

LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO PER IL 2018

A partire dal 2018 i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che rispettano il pareggio di bilancio, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% delle entrate ed hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione entro quello previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno per gli enti dissestati potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 90% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente. Per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le unioni dei comuni e le comunità montane (cioè gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità) rimangono confermate le norme attualmente in vigore, quindi assunzioni entro il tetto dei cessati e/o entro il 100% del tetto di spesa dei cessati.

I RESTI DELLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEL TRIENNIO PRECEDENTE

Alle capacità assunzionali dell’anno si sommano nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nelle regioni quelle non utilizzate del triennio precedente (nel 2017 quindi quelle del triennio 2014/2016 e nel 2018 quelle del triennio 2015/2017), visto che il triennio precedente si calcola con scorrimento anno dopo anno.

Generalmente si ritiene che le capacità assunzionali del triennio precedente siano le seguenti:

– Anno 2014 – 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

– Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

– Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%; 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati.

– Anno 2017: si veda in precedenza.

Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 invece “bisogna prendere come riferimento la percentuale indicata per l’anno in cui si intende avviare la procedura di assunzione, a prescindere da quale fosse la percentuale indicata nell’anno a cui si riferiscono le cessazioni intervenute (ossia i c.d. resti)”, quindi le capacità assunzionali del 2017 per le assunzioni che si effettuano quest’anno e quelle del 2018 per le assunzioni che si effettueranno nel prossimo anno.

Occorre aggiungere che per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 68/2017, che riprende indicazioni già suggerite dalla magistratura contabile campana, non è “possibile, in assenza di una puntuale programmazione del fabbisogno del personale, utilizzare in alcun modo la capacità assunzionale derivante dal cumulo delle risorse relative alle cessazioni non utilizzate del triennio precedente; in difetto di programmazione, è ammissibile procedere alle assunzioni esclusivamente nel limite del contingente corrispondente alla spesa prevista in relazione al personale cessato l’anno precedente”.

Si deve ricordare che allo stato attuale solamente in Sicilia le capacità assunzionali del 2015 e del 2016 continuano ad essere riservate all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.

LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEI VIGILI

Con la legge n. 48/2017, di conversione del DL n. 14/2017, cd sicurezza, sono state ampliate le capacità assunzionali dei comuni per i vigili.

Queste amministrazioni possono assumere vigili urbani a tempo indeterminato nel biennio 2017/2018 utilizzando nel primo anno fino allo 80% dei resti delle cessazioni dei vigili dell’anno 2016 e nel secondo anno fino al 100% dei resti delle cessazioni dei vigili nell’anno 2017, ripristinando cioè le capacità assunzionali previste dal DL n. 90/2014 per gli enti locali. La utilizzazione di queste capacità è subordinata al rispetto del pareggio di bilancio e del tetto di spesa del personale. I risparmi derivanti dalle cessazioni dei vigili così utilizzati non concorrono alla determinazione delle capacità assunzionali ordinarie dell’ente. Per cui, le amministrazioni che intendono utilizzare questi spazi assunzionali devono determinare due distinti plafond: uno per i vigili, alimentato dalle cessazioni di personale di tale profilo, ed uno per tutto il resto del personale, alimentato dalle cessazioni dei restanti dipendenti.

LE ASSUNZIONI CON CONTRATTI FLESSIBILI

Le assunzioni a tempo determinato e, più in generale, con contratti flessibili possono essere effettuate nel tetto del 50% della spesa sostenuta a questo titolo nel 2009. Questo tetto sale al 100% per i comuni. Le assunzioni di dirigenti e/o responsabili e/o elevate professionalità ex articolo 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, cioè per la copertura di posti vacanti in dotazione organica, non entrano in tale tetto di spesa. Le assunzioni flessibili, con l’eccezione di quelle di cui al comma 1 del citato articolo 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), devono sempre essere motivate con finalità di carattere straordinario o limitato nel tempo.

Con l’articolo 22 del DL n. 50/2017 si dispone un ampliamento delle capacità assunzionali dei lavoratori stagionali da parte dei comun: queste amministrazioni possono derogare al tetto di spesa per le assunzioni flessibili nel caso in cui i relativi oneri siano interamente finanziati da soggetti privati nell’ambito di accordi di sponsorizzazione e/o di collaborazione, ai sensi dell’articolo 43 della legge n. 449/1997. Occorre inoltre rispettare in aggiunta ai vincoli dettati per le assunzioni di personale, le seguenti condizioni: le risorse devono essere state incassate da parte dei comuni; la utilizzazione di questo strumento deve essere finalizzata alla “fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali”; si devono rispettare le “procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica”. 

LE ASSUNZIONI DA PARTE DELLE REGIONI PER L’ATTIVAZIONE DEL 112

Le regioni, per consentire l’attivazione del numero unico europeo 112 per le richieste di intervento di soccorso e delle centrali operative che devono essere attivate a livello regionale, possono assumere dipendenti a tempo indeterminato utilizzando al 100% i risparmi derivanti dalle cessazioni degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. La utilizzazione di questa disposizione è subordinata al rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio e possono essere realizzate entro il tetto di una unità ogni 30.000 residenti. L’attivazione delle relative procedure concorsuali è subordinata alla verifica dell’assenza nello stesso ente di personale in esubero o in mobilità avente “caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste”. 

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