06/04/2019 – Progettazioni, no incentivi per lavori fuori programma 

Progettazioni, no incentivi per lavori fuori programma 

Italia Oggi – 05 Aprile 2019

Senza programmazione degli interventi risulta impossibile applicare l’ incentivo pari al 2% del valore dell’ opera concesso ai tecnici delle pubbliche amministrazioni; non è infatti possibile provvedere alla verifica di conformità che misura come il personale interno alla stazione appaltante procede con il controllo sullo stato di avanzamento dei lavori, sui tempi e sui costi dell’ opera.

Lo ha precisato la Corte dei conti con la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Piemonte del 19 marzo 2019 n. 25 relativa all’ applicazione dell’ articolo 113 del codice dei contratti pubblici, una delle norme che dovrebbero essere riviste, almeno stando alle bozze del decreto «sblocca cantieri» circolate in queste ultime due settimane. In attesa di conoscere il testo definitivo del decreto, che sarà poi trasmesso alle camere, assume un certo rilievo la delibera della magistratura contabile che mette in stretta relazione l’ applicazione della norma con la previa effettuazione delle attività di programmazione degli interventi.

La Corte era stata interpellata da un sindaco per sapere se, rispetto ai servizi e alle forniture per i quali non è stato approvato il progetto e il quadro economico, fosse possibile post-aggiudicazione finanziare gli incentivi delle funzioni tecniche se nel capitolo di spesa dell’ appalto erano disponibili risorse. I giudici hanno precisato innanzitutto che la «necessità che l’ affidamento di un appalto di servizi o di forniture sia preceduta da un’ attività di programmazione e di progettazione rappresenta un’ esigenza immanente nell’ ordinamento a prescindere dal valore del contratto.

Per avvalorare questa impostazione i giudici hanno ricordato che in ogni caso «seppur con strumenti più duttili e semplificati» ogni amministrazione deve sempre procedere a una puntuale individuazione «dei bisogni onde procedere all’ affidamento di appalti volti al soddisfacimento quali-quantitativo degli stessi». In assenza di programmazione e di una procedura comparativa non è quindi possibile remunerare gli incentivi: infatti risulta compromessa la stessa possibilità di determinare il valore del relativo fondo e quindi diviene di fatto impraticabile la funzione di controllo e verifica intestata al direttore dell’ esecuzione (alla cui nomina è subordinata, ex art. 113, comma 2, la possibilità di remunerare le funzioni tecniche ivi tassativamente previste).

In altre parole, il Rup non potrebbe mai riuscire a svolgere le «verifiche di conformità» che rappresentano le modalità attraverso cui il personale interno procede al controllo sull’ avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati. Pertanto, per i giudici contabili, è necessario che sia avvenuto l’ accantonamento delle risorse anche solo sulla scorta del dato normativo di cui al secondo comma dell’ art.113 del codice dei contratti pubblici. In assenza di un accantonamento, relativo almeno all’ esercizio in cui si è svolta l’ attività «incentivabile», infatti, non è possibile impegnare ex post, ossia in un successivo esercizio, risorse riferibili ad obbligazioni già scadute in quanto di competenza dell’ esercizio precedente.

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