06/03/2023 – Istituzione del registro comunale delle libere forme associative con schema di regolamento e modulistica

Il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all’interesse generale della Comunità: un’identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli artt. della cit. Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali.

Non è superfluo osservare che l’animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell’associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservando che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull’aspetto dello sviluppo economico, risiede nell’intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l’attivismo delle associazioni (vedi, ad es. ONG o ONLUS) segna la dimensione del c.d. “Valore Pubblico”, in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale.

In questo quadro normativo, trovano cittadinanza tutte le associazioni, da ricomprendere quelle che curano l’interesse sociale della cultura e del turismo, con una serie di “agevolazioni” che possono essere riconosciute in relazione alla presenza nel territorio comunale (la propria sede nel comune), ovvero per l’attività svolta a favore della medesima popolazione stanziata nei confini comunali: un obiettivo che radica l’interesse al beneficio diretto dei cittadini e lo giustifica, un riconoscimento che può assumere diverse utilità per gli aderenti all’associazione, nel senso di consentire di poter esercitare lo scopo sociale (quello statutario) con il sostegno dell’Amministrazione.

In effetti, la legge n. 241/1990, all’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, oltre alla disciplina richiamata con riferimento al convenzionamento, alla co – progettazione o co – programmazione (ex artt. 55 ss. del Codice del Terzo Settore), consente la «concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati» ai soggetti (le associazioni) che non perseguano scopi di lucro per l’esercizio di attività di pubblica utilità[1], al punto da poter concedere beni in uso gratuito (comodato) per le finalità perseguite[2]:

  • nel rispetto della compatibilità finanziaria dell’intera operazione posta in essere con la situazione economica dell’Ente;
  • evidenziandone le ragioni che consentono di ritenere recessivo l’interesse all’ordinaria fruttuosità del bene rispetto al perseguimento di altri interessi pubblici, ritenuti prioritari dal Comune;
  • previa l’attivazione di una procedura selettiva di natura comparativa, ispirata ai princìpi generali di pubblicità, trasparenza e d’imparzialità (serve una disciplina regolamentare);
  • con una motivazione sulla scelta del soggetto individuato, anche sulla base delle relative proposte progettuali;
  • accertata l’assenza in concreto del perseguimento di scopi di lucro o di altre fonti di contribuzione pubblica;
  • con l’onere della pubblicazione, ex 26 del D.Lgs. n. 33/2013[3].

Inoltre, sulle modalità di erogazione di contributi, quali ad esempio l’assegnazione di spazi per attività o per la sede dell’associazione, il D.M. del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 72 del 31 marzo 2021, di adozione delle Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore[4], dopo aver qualificato il perimetro, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, della categoria normativa di «Ente del Terzo settore» (ETS), quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ha stabilito che il bene, oltre a non essere utilizzato al momento di pubblicazione dell’avviso per fini istituzionali e non rientrare fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione, ai sensi della relativa disciplina, dovrebbe essere oggetto di apposita relazione amministrativa ed estimativa.

Il fine è quello di rendere note le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell’eventuale disciplina di tutela (ad esempio, in quanto bene culturale vincolato), compreso il c.d. valore d’uso del bene, da tenere distinto rispetto al suo valore dominicale, il quale viene utilizzato, invece, per la determinazione del prezzo di vendita, in caso di cessione, del canone di locazione o del canone di concessione nella relativa ipotesi.

Il valore d’uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale[5], serve proprio a individuare l’utilità economica indiretta, ossia il quantum del contributo erogato (specie nelle ipotesi di co-progettazione), dovendo sempre tenere presente che ogni assegnazione esige una regola di trasparenza (rectius legittimità) che postula criteri oggettivi, predeterminati e pubblici per individuare l’assegnatario o il beneficiario[6], oltre all’attività di verifica ex post sulla documentazione prodotta (c.d. rendicontazione), anche con riferimento al fine[7]

Pare giusto rammentare che i contributi non presentano una controprestazione a carico del destinatario[8] e non sono corrispettivi avendo natura di liberalità[9].

Alla luce delle coordinate esegetiche e normative, la regolamentazione dell’istituzione del registro delle associazioni consente di valorizzare tutte le forme libere di associazionismo, creando un canale diretto di partecipazione e sostegno, in piena libertà e trasparenza: valori fondamentali dell’agire pubblico[10].

REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

SCHEMI DI MODULI DIGITALI NON AVENTI NATURA REGOLAMENTARE MA ISTRUTTORIA

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